Quali sono i procedimenti semplificati per autorizzare l'impiego di minori nel settore dello spettacolo secondo il DPR 365/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 365/1994 disciplina il procedimento amministrativo per autorizzare l'impiego di minori (dai 14 ai 18 anni) in attività dello spettacolo, come rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altre produzioni. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, previo parere conforme del prefetto e con il consenso scritto dei genitori o tutori del minore. Il decreto introduce semplificazioni procedimentali per ridurre i tempi e le fasi amministrative, eliminando complessità burocratiche e accorpando procedimenti correlati. La normativa garantisce che l'impiego sia compatibile con la tutela della salute fisica e morale del minore, il rispetto dell'obbligo scolastico, l'assenza di lavoro notturno e festivo, e prevede periodi di riposo di almeno 14 ore consecutive dopo ogni prestazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 365
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 365/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 365
## Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi
di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello
spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto l' articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nei settori dello spettacolo di cui all' art. 4 secondo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 di competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ). - I commi 7. 8 e 9 dell' art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - L' art. 4 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) è il seguente: "Art. 4. - Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali. L'ispettorato provindicale del lavoro, su conforme parere del prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella prepazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione, compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonchè la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico". Nota all'art. 1: - Per il testo dell' articolo 4 della legge n. 977/1977 , si vedano le precedenti note alle premesse.
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Il DPR 365/1994 rappresenta il riferimento normativo per autorizzazioni amministrative nel settore dello spettacolo, disciplinando procedimenti semplificati secondo i principi della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e della legge 537/1993 sulla semplificazione burocratica. Professionisti che operano nel settore dello spettacolo, agenzie di casting e produttori audiovisivi consultano questa normativa per comprendere i vincoli legali sulla tutela del lavoro minorile, i termini procedimentali presso gli uffici provinciali del lavoro e i requisiti di conformità alle disposizioni sulla sicurezza e moralità.
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