Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Quali sono le regole per il collocamento a riposo e le dimissioni del personale della scuola secondo il DPR 351/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 351/1998 disciplina i procedimenti semplificati per la cessazione dal servizio e il trattamento pensionistico del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato. La normativa si applica a insegnanti, dirigenti e altro personale della scuola che raggiungono i requisiti per il pensionamento. Il decreto prevede che il collocamento a riposo per limite di età (65 anni) decorra automaticamente dall'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento dell'età, senza necessità di provvedimento formale dell'amministrazione. Per il personale che ha maturato 40 anni di servizio, la domanda di collocamento a riposo si intende accolta alla scadenza del termine annuale fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Analogamente, le dimissioni si considerano accolte automaticamente entro il medesimo termine, a meno che l'amministrazione non le rifiuti o ritardi per procedimenti disciplinari in corso. L'amministrazione ha l'obbligo di verificare entro una data specifica se il personale dimissionario ha maturato il diritto alla pensione, comunicandolo tempestivamente per consentire il ritiro della domanda entro 5 giorni, salvo che il dipendente abbia già manifestato volontà incondizionata di cessare il rapporto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 351/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351
## Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza
del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , allegato 1, n. 35; Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 ; Visto l' articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che, ai sensi dell' articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è scaduto il termine per l'emissione del parere della competen te commissione parlamentare della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezi one consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Cessazione dal servizio ((01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.)) 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni. 3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 , nonchè alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento. 5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.
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Il DPR 351/1998 è il riferimento normativo per collocamento a riposo, trattamento di quiescenza e dimissioni del personale scolastico, disciplinando i requisiti di età (65 anni) e anzianità di servizio (40 anni). Uffici del personale scolastico e amministrazioni educative lo consultano per procedimenti di cessazione dal servizio, maturazione dei diritti pensionistici e gestione delle domande di dimissioni e trattenimento in servizio.
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