Quali sono i requisiti di sicurezza che devono rispettare gli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione secondo il DPR 340/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 340/2003 è il regolamento tecnico che disciplina la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati all'autotrazione. Si applica sia agli impianti di nuova realizzazione che a quelli esistenti, con modalità e tempistiche differenziate. Per gli impianti nuovi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel Titolo II dell'allegato A, mentre per gli impianti esistenti con capacità fino a 30 m³ è previsto un adeguamento graduale secondo le disposizioni del Titolo III. Il regolamento stabilisce che gli impianti esistenti che superano i 30 m³ di capacità complessiva sono equiparati ai nuovi impianti e devono rispettare integralmente la normativa. Le disposizioni di esercizio devono essere applicate immediatamente dalla data di entrata in vigore, indipendentemente dallo stato dell'impianto. Questo decreto rappresenta l'aggiornamento della normativa precedente ed è stato emanato su proposta del Ministro dell'Interno, previa approvazione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 340/2003
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340
## Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 , sugli oli minerali e carburanti, in relazione all' articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 , sui distributori automatici di carburanti e all' articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 , sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ; Visto l' articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ; Visto l' articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ; Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , che approva il regolamento di prevenzione incendi; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 ; Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³. 2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 340/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 340/2003 è il riferimento normativo per la sicurezza degli impianti GPL per autotrazione, disciplinando requisiti tecnici, capacità massime, adeguamenti progressivi e disposizioni di esercizio. Gestori di distributori, aziende petrolifere e professionisti della sicurezza lo consultano per conformità normativa, prevenzione incendi, potenziamenti impiantistici e verifiche di compliance con la legislazione sulla distribuzione di carburanti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.