Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 294/1991

Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, in materia di rivalutazione, con decorrenza 1 gennaio 1991, delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Pubblicato: 11/09/1991 In vigore dal: 08/08/1991 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni INPDAI con effetto dal 1° gennaio 1991 secondo il DPR 294/1991?

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Il DPR 294/1991 disciplina la rivalutazione delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) con decorrenza dal 1° gennaio 1991. La rivalutazione si applica alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1991 e utilizza un sistema basato su un coefficiente calcolato come rapporto tra l'importo della pensione spettante alla data di decorrenza e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data. L'importo su cui applicare il coefficiente corrisponde al 70% del trattamento massimo di pensione liquidabile al 31 dicembre 1990, riferito all'età di pensionamento ordinaria (65 anni per gli uomini, 60 per le donne). Il decreto prevede inoltre un incremento minimo annuo di 1.000.000 di lire, fino a concorrenza dell'importo base calcolato. Per le pensioni ai superstiti, i miglioramenti si applicano in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione. Sono previste riduzioni specifiche per le pensioni che non beneficiavano delle quote aggiuntive secondo la normativa vigente, garantendo comunque un trattamento equo e proporzionato a tutti i beneficiari.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1991, n. 294

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 294/1991 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1991, n. 294 ## Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, in materia di rivalutazione, con decorrenza 1 gennaio 1991, delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 ; Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 ; Visto l' art. 2- bis, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 70 per cento del trattamento massimo di pensione liquidabile al 31 dicembre 1990, all'età di pensionamento di cui all' art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 . 2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di cui al comma 1, è pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 , e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'età del pensionamento di cui al comma 1. 3. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell' art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , le quote aggiuntive di cui all' art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , l'importo di pensione fissato al comma 1 è ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse. 4. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non può essere inferiore a 1.000.000 di lire, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 1. 5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo del comma 6 dell'art. 2- bis del D.L. n. 409/1990 si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Le leggi n. 967/1953 e n. 44/1973 disciplinano la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e i D.P.R. n. 914/1955 e n. 58/1976 fissano le norme di esecuzione delle leggi predette. - Si riporta il testo dell' art. 2- bis del D.L. n. 409/1990 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), aggiunto dalla legge di conversione: "Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende pri- vate del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1 gennaio 1990, secondo quanto segue: a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1 gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; b) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; c) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; d) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione. 2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". 3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare. 4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liq- uidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate. 5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1. 6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quale le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 58/1976 stabilisce l'età di pensionamento per vecchiaia al compimento del 65 anno se uomo, o del 60 se donna. - L'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 58/1976 ha stabilito norme per la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia erogate dall'INPDAI. - L' art. 19 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) stabilisce che in caso di pluralità di pensioni nei confronti del medesimo beneficiario, la corresponsione delle quote fisse collegate all'indice del costo della vita siano erogate una sola volta con riferimento alla pensione liquidata in epoca più remota, ovvero sull'indennità integrativa speciale se spettante.

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