Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 252/1998

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Pubblicato: 30/07/1998 In vigore dal: 03/06/1998 Documento ufficiale

Quali sono le modalità semplificate per acquisire le comunicazioni e informazioni antimafia secondo il DPR 252/1998?

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Il DPR 252/1998 disciplina le procedure semplificate attraverso cui le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le società controllate dallo Stato e i concessionari di opere pubbliche possono ottenere la documentazione antimafia necessaria per verificare l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione previste dalla legge 575/1965. La normativa si applica a tutti i procedimenti amministrativi e contrattuali che richiedono questa verifica, semplificando i tempi e le modalità di rilascio delle informazioni da parte delle autorità competenti. Tuttavia, il decreto prevede importanti esclusioni: la documentazione non è richiesta nei rapporti tra soggetti pubblici, per i rinnovi di autorizzazioni di polizia, per i contratti con professionisti e artigiani non organizzati in forma di impresa, e per gli atti di valore inferiore a 300 milioni di lire. È importante sottolineare che il DPR 252/1998 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 159/2011, che ha consolidato la materia antimafia in un unico codice normativo, trasferendo le disposizioni in esso contenute.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 252/1998 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252 ## Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , allegato 1, n. 86; Visto l' articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575 ; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47 ; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , come parzialmente modificato dall' articolo 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonchè i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 . 2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonchè a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire. (2) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonchè quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, è abrogato il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 . ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto: - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonchè quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto"; - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto è abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .

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Il DPR 252/1998 è il riferimento storico per le comunicazioni antimafia, le informazioni sulla sussistenza di cause di decadenza e i divieti previsti dalla legge 575/1965. Commercialisti, amministratori pubblici e consulenti aziendali lo consultavano per verificare i requisiti di onorabilità, gli infiltramenti mafiosi secondo il D.Lgs. 490/1994, e le procedure di semplificazione amministrativa nei contratti pubblici e nelle concessioni di opere pubbliche.

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