Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 132/2003

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Pubblicato: 13/06/2003 In vigore dal: 28/02/2003 Documento ufficiale

Quali sono i criteri generali che il DPR 132/2003 stabilisce per l'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni artistiche e musicali?

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Il DPR 132/2003 è un regolamento che disciplina come le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza, ISIA e altri enti similari) possono esercitare la loro autonomia amministrativa e didattica. Il decreto si applica alle istituzioni pubbliche statali richiamate dalla legge 508/1999, escludendo le accademie legalmente riconosciute. In pratica, il regolamento fornisce i criteri generali che queste istituzioni devono rispettare quando adottano i propri statuti e regolamenti interni, permettendo loro di organizzarsi in modo autonomo pur rimanendo nel quadro normativo nazionale. Il decreto rappresenta l'attuazione di una delega legislativa e stabilisce i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa, didattica e gestionale di questi enti, garantendo al contempo il controllo e il coordinamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 132/2003 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132 ## Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 , di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999 , il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999 ; Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all' articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 , resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002; Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti; Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalità e definizioni 1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonchè per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza. 2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati; c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni; d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 : Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati: «7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.». - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - L' art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca: «3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1; e) un direttore amministrativo.».

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Il DPR 132/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e deve comprendere autonomia statutaria, autonomia regolamentare e organizzazione amministrativa di Accademie, Conservatori e ISIA. Dirigenti, direttori amministrativi e organi di gestione lo consultano per questioni relative a statuti di autonomia, esercizio dell'autonomia didattica, criteri organizzativi e conformità alle disposizioni del CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

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