Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
Quali modifiche apporta il DPCM 34/1998 al regolamento per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche?
Spiegato da FiscoAI
Il DPCM 34/1998 modifica il precedente regolamento del 1994 che disciplina i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, introducendo tre principali innovazioni procedurali. La prima modifica riguarda la valutazione dei titoli: la commissione esaminatrice può ora attribuire il punteggio per titoli solo ai candidati che hanno superato la prova attitudinale, pur mantenendo l'obbligo di determinare i criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova stessa. Questo rappresenta una semplificazione amministrativa che evita di valutare i titoli di candidati non idonei. La seconda modifica impone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non solo delle domande sorteggiate per la prova attitudinale, ma anche delle relative risposte corrette, garantendo trasparenza e conoscibilità dei criteri di valutazione. La terza modifica introduce misure di sicurezza per impedire ai candidati di risalire al numero d'ordine originario delle domande pubblicate, prevenendo così possibili forme di discriminazione o favoritismo basate sulla sequenza numerica. Queste modifiche si applicano ai concorsi per farmacisti e riguardano direttamente gli enti pubblici che gestiscono le procedure concorsuali nel settore farmaceutico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. 34
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 34/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. 34
## Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di
riordino del settore farmaceutico.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 , recante norme di riordino del settore farmaceutico; Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998; Sulla proposta del Ministro della sanità; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova"; b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "nominata dal Ministro" sono aggiunte le seguenti: "e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte"; c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 , è il seguente: "9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 , reca: "Regolamento di attuazione dell' art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico". Note all'art. 1: - Per il titolo del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 , vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del sopra citato D.P.C.M. n. 298/1994 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 4 (Punteggi). - 1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova". - Il testo dell'art. 7 del sopra detto D.P.C.M. n. 298/1994 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte. 2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale unitamente alle relative risposte. 2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 3. Finchè il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta. 4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. 5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti".
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Il DPCM 34/1998 è il riferimento normativo per i concorsi pubblici nel settore farmaceutico, disciplinando commissioni giudicatrici, valutazione dei titoli, prove attitudinali e procedure di trasparenza. Professionisti del settore sanitario e amministratori pubblici lo consultano per comprendere criteri di selezione, attribuzione punteggi, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e misure anti-discriminazione nei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche.
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