Regolamento recante modificazione all'allegato A al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.
Quali sono le modifiche apportate dal Decreto del Presidente del Consiglio 307/1998 all'allegato A del decreto legislativo 319/1994 in materia di riconoscimento della formazione professionale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 307/1998 modifica l'allegato A del decreto legislativo 319/1994, che disciplina il riconoscimento della formazione professionale acquisita nei paesi dell'Unione Europea. Questa modifica è necessaria per adeguare la normativa italiana alla direttiva comunitaria 97/38/CE del 20 giugno 1997. Il decreto riguarda i professionisti che hanno conseguito titoli di formazione professionale in altri stati membri dell'UE e intendono farli riconoscere in Italia. In pratica, il decreto sopprime tre specifici corsi di formazione dall'elenco dei cicli riconosciuti: il funzionario scientifico di laboratorio medico, il funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria (probation officer) e il protesista. Questa eliminazione riflette l'adeguamento della normativa italiana agli standard europei e comporta che questi profili professionali non rientrano più nel sistema generale di riconoscimento della formazione professionale previsto dalla direttiva 92/51/CEE.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1998, n. 307
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 307/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1998, n. 307
## Regolamento recante modificazione all'allegato A al decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva
della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE , e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lettera a); Vista la direttiva 97/38/CE della commissione del 20 giugno 1997 che modifica l'allegato C della citata direttiva 92/51/CEE corrispondente all'allegato A del citato decreto legislativo n. 319 del 1994 , come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621 ; Considerato che è pertanto necessario modificare l'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , per adeguarlo alle modificazioni apportate dalla citata direttiva 97/38/CE ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621 , sono soppressi, al punto 5, i seguenti corsi di formazione: a) funzionario scientifico di laboratorio medico ("medical laboratory scientific officer"); b) funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria ("probation officer"); c) protesista ("prosthsist"). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 1998 Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 372 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. "Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)". Note alle premesse: - Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 , reca disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE . L'art. 1, comma 3, lettera a), così recita: "Art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunità europee), comma 3, lettera a). - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo: a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , della durata di almeno un anno. oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 ". - La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno 1997 è pubblicata in G.U.C.E. n. 184 del 12 luglio 1997. - La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992. - La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'allegato A del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 , contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera a).
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Il Decreto 307/1998 è il riferimento normativo per il riconoscimento della formazione professionale transnazionale, direttive comunitarie 92/51/CEE e 97/38/CE, e allegato A del D.Lgs. 319/1994. Professionisti e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a titoli di formazione acquisiti in altri stati UE, qualifiche professionali riconosciute e cicli di formazione postsecondaria.
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