Quali sono le modalità di riscossione della tassa di stazionamento per le imbarcazioni da diporto secondo il Decreto Ministeriale 77/1991?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 77/1991 stabilisce le regole definitive per la riscossione della tassa di stazionamento applicabile alle imbarcazioni e navi da diporto. La norma riguarda tutte le unità da diporto iscritte nei registri nazionali (a motore o a vela con motore ausiliario) che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche, sia marittime che interne, anche se in concessione a privati. Sono soggetti al pagamento anche i natanti posseduti o nella disponibilità di cittadini italiani utilizzati nelle medesime condizioni.
La tassa è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità: 150 lire per centimetro per i natanti, 250 lire per le imbarcazioni e 350 lire per le navi da diporto. Per le unità a vela con motore ausiliario l'importo è ridotto della metà. La tassa è annuale per imbarcazioni e navi, mentre per i natanti è dovuta solo per il periodo d'uso con un minimo di quattro mesi.
Il decreto prevede sanzioni significative: la mancata corresponsione comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. Questo rappresenta un forte deterrente al mancato pagamento e riflette l'importanza della riscossione per le casse dello Stato.
Per i professionisti del settore nautico e i consulenti fiscali, è rilevante comprendere che questa tassa rappresenta un tributo specifico sul possesso e l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, distinto da altre imposte ordinarie, e che la sua applicazione è automatica per tutte le unità che rientrano nelle categorie indicate, indipendentemente dalla potenza installata.
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Riferimento normativo
DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77
Testo normativo
DECRETO n. 77/1991
# DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77
## Regolamento concernente modalita' di riscossione della tassa di
stazionamento per la navigazione da diporto.
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto; Visto l' art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , come sostituito dall' art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171 , con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244); Considerato che occorre stabilire le modalità definitive di riscossione della anzidetta tassa; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all' art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , come sostituito dall' art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171 , le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati. 2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 17 della legge n. 51/1976 , come sostituito dall' art. 13 della legge n. 171/1989 , è il seguente: "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. 2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. 3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà. 4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto Ministeriale 77/1991 disciplina la tassa di stazionamento per la navigazione da diporto, un tributo specifico calcolato sulla lunghezza fuoritutto dell'unità. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa imposta nella gestione fiscale di proprietari di imbarcazioni, insieme alle sanzioni per omesso pagamento (sovratassa tripla) e alle diverse aliquote applicate a natanti, imbarcazioni e navi. La normativa si applica a tutte le unità da diporto nazionali iscritte nei registri pubblici, rappresentando un obbligo tributario specifico del settore nautico.
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