Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 751/1994

Regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei lori rimorchi.

Pubblicato: 16/01/1995 In vigore dal: 10/11/1994 Documento ufficiale

Quali sono le tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale 751/1994 per le operazioni di revisione dei veicoli e chi è tenuto al pagamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 751/1994 regola le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, stabilendo un importo fisso di 30.000 lire per le revisioni eseguite dai funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La norma si applica sia alle revisioni svolte direttamente dalla Direzione generale sia a quelle affidate in concessione alle imprese di autoriparazione autorizzate. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a Roma. La tariffa è stata fissata con l'obiettivo di coprire completamente i costi delle operazioni di revisione, evitando oneri a carico dello Stato, e al contempo garantire alle imprese concessionarie un equo utile per l'esercizio della loro attività. Il decreto prevede inoltre tariffe specifiche per i controlli periodici sulle officine e i controlli a campione effettuati dalla Direzione generale.

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Riferimento normativo

DECRETO 10 novembre 1994, n. 751

Testo normativo

DECRETO n. 751/1994 # DECRETO 10 novembre 1994, n. 751 ## Regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei lori rimorchi. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada ", che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dalle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8, nonchè quelle inerenti i controlli periodici sulle officine e sui controlli a campione effettuati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dello stesso art. 80, comma 10; Considerata la necessità che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avvenga senza che ciò costituisca un onere per lo Stato e pertanto ogni spesa relativa resti a carico dell'utente; Ritenuto che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte delle imprese di autoriparazione debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DM 80 del 15 ottobre 1994); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. La tariffa riguardante le operazioni di revisione eseguite dai funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è fissata in L. 30.000. Il relativo importo deve avere luogo mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 12 dell'art. 80 (sulle revisioni) del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 , come modificato dall' art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , e corretto con errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993: "8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può, per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all' art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. (Omissis). 10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all' art 19, commi 1 , 2 , 3 e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro. 11. (Omissis). 12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonchè quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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