Quali sono le competenze professionali e le funzioni del logopedista secondo il Decreto Ministeriale 742/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 742/1994 definisce la figura professionale del logopedista come operatore sanitario in possesso di diploma universitario abilitante. La normativa si applica a tutti i logopedisti che operano nel sistema sanitario italiano, sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o come liberi professionisti. Il decreto stabilisce che il logopedista svolge attività di prevenzione e trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in tutte le fasce d'età (evolutiva, adulta e geriatrica), occupandosi di disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. In pratica, il logopedista elabora il bilancio logopedico in equipe multidisciplinare, pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale, propone e addestra all'uso di ausili, svolge attività didattica e di consulenza, e verifica l'efficacia della metodologia riabilitativa attuata. Tutti questi interventi devono avvenire in riferimento alla diagnosi e prescrizione del medico, operando sempre nell'ambito delle proprie competenze specifiche.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 settembre 1994, n. 742
Testo normativo
DECRETO n. 742/1994
# DECRETO 14 settembre 1994, n. 742
## Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale del logopedista.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del logopedista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. 2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. 3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto 742/1994 è il riferimento normativo per la definizione del profilo professionale del logopedista, figura sanitaria della riabilitazione. Professionisti sanitari, strutture ospedaliere e private accreditate, e responsabili delle risorse umane nel settore sanitario consultano questo decreto per comprendere le competenze, le funzioni autonome e le responsabilità del logopedista, nonché i requisiti di formazione universitaria abilitante richiesti per l'esercizio della professione.
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