Quali sono le competenze professionali e le responsabilità dell'ostetrica/o secondo il Decreto Ministeriale 740/1994?
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Il Decreto Ministeriale 740/1994 definisce il profilo professionale dell'ostetrica/o come operatore sanitario in possesso di diploma universitario abilitante e iscritto all'albo professionale. La norma si applica a tutti i professionisti che operano nel settore ostetrico-ginecologico, sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Le competenze principali riguardano l'assistenza alla donna durante gravidanza, parto e puerperio, con la responsabilità diretta di condurre parti eutocici (naturali) e prestare assistenza al neonato. L'ostetrica/o partecipa inoltre a interventi di educazione sanitaria, preparazione psicoprofilattica al parto, prevenzione dei tumori della sfera genitale e programmi di assistenza materna e neonatale. Un aspetto rilevante è la capacità di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di attuare misure di emergenza, operando sempre come membro dell'equipe sanitaria nel rispetto dell'etica professionale.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 settembre 1994, n. 740
Testo normativo
DECRETO n. 740/1994
# DECRETO 14 settembre 1994, n. 740
## Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. 2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; e) ai programmi di assistenza materna e neonatale. 3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. 4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza. 6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto 740/1994 è il riferimento normativo per identificare il profilo professionale dell'ostetrica/o, figura sanitaria regolamentata da diploma universitario abilitante e iscrizione all'albo professionale. Professionisti sanitari, strutture ospedaliere e organizzazioni del Servizio Sanitario Nazionale lo consultano per definire competenze, responsabilità professionale, ambiti di intervento autonomo e collaborazione con l'equipe medica in materia di assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale.
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