Quali sono i requisiti e le competenze professionali del tecnico audioprotesista secondo il Decreto Ministeriale 668/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 668/1994 individua e disciplina la figura professionale del tecnico audioprotesista, definendone il profilo e le responsabilità nel sistema sanitario italiano. Si applica a tutti gli operatori sanitari che svolgono attività di fornitura, adattamento e controllo di presidi protesici per la correzione dei deficit uditivi. Il tecnico audioprotesista deve possedere un diploma universitario abilitante e opera esclusivamente su prescrizione medica, con piena responsabilità e autonomia professionale. In pratica, il tecnico audioprotesista esegue il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, costruisce e applica sistemi di accoppiamento acustico (chiocciole), somministra prove di valutazione protesica e addestra i pazienti all'uso dei dispositivi. Può svolgere la propria attività in strutture sanitarie pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che in libero-professionale, collaborando con altre figure professionali nei programmi di prevenzione e riabilitazione delle sordità.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 settembre 1994, n. 668
Testo normativo
DECRETO n. 668/1994
# DECRETO 14 settembre 1994, n. 668
## Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo
profilo professionale del tecnico audioprotesista.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audioprotesista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. 2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. 3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. 4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso. 5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto Ministeriale 668/1994 è il riferimento normativo per la definizione della figura del tecnico audioprotesista, operatore sanitario che opera nel settore dei presidi protesici uditivi. La normativa disciplina il profilo professionale, i requisiti di formazione universitaria, l'autonomia professionale e i contesti di esercizio della professione, sia in strutture pubbliche che private e in regime libero-professionale.
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