Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 665/1994

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

Pubblicato: 03/12/1994 In vigore dal: 14/09/1994 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le competenze professionali del tecnico ortopedico secondo il Decreto Ministeriale 665/1994?

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Il Decreto Ministeriale 665/1994 definisce la figura professionale del tecnico ortopedico come operatore sanitario qualificato, dotato di diploma universitario abilitante, che opera su prescrizione medica. La sua attività principale consiste nella costruzione, adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e ausili per l'apparato locomotore, effettuando rilevamenti diretti sul paziente per misure e modelli. Il tecnico ortopedico può lavorare sia in strutture sanitarie pubbliche che private, in regime di dipendenza o come libero professionista.

Le competenze specifiche includono l'addestramento del disabile all'uso dei dispositivi applicati, l'assistenza tecnica per fornitura, sostituzione e riparazione in collaborazione con il medico, e la partecipazione al trattamento multidisciplinare nel piano di riabilitazione. Il professionista è inoltre responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni, garantendo sia l'aspetto funzionale che estetico dei dispositivi realizzati, che possono essere di tipo meccanico o utilizzare energie esterne o miste.

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Riferimento normativo

DECRETO 14 settembre 1994, n. 665

Testo normativo

DECRETO n. 665/1994 # DECRETO 14 settembre 1994, n. 665 ## Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. 2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze: a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni. 3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il Decreto Ministeriale 665/1994 regola la figura del tecnico ortopedico nell'ambito del personale sanitario tecnico e della riabilitazione, disciplinando protesi, ortesi e ausili per l'apparato locomotore. Professionisti sanitari e strutture ospedaliere lo consultano per comprendere le competenze professionali, i requisiti di formazione universitaria abilitante e le modalità di esercizio della professione in regime di dipendenza o libero-professionale.

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