Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 585/1994 in materia di onorari degli avvocati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 585/1994 approva la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, che fissa i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori legali. Questo decreto si applica sia alle prestazioni giudiziali in materia civile e penale, sia alle prestazioni stragiudiziali, rappresentando il riferimento normativo per la tariffazione professionale forense. Il provvedimento è stato adottato dal Ministro di Grazia e Giustizia previo parere favorevole del Comitato interministeriale prezzi (29 dicembre 1993) e del Consiglio di Stato (28 aprile 1994), garantendo il controllo amministrativo sulla determinazione delle tariffe professionali. In pratica, il decreto introduce una graduazione temporale degli aumenti tariffari: il 50% degli aumenti decorre dal 1° ottobre 1994, mentre il restante 50% dal 1° aprile 1995, al fine di perequare l'impatto inflazionistico nel tempo. Questo meccanismo di scaglionamento rappresenta un aspetto rilevante per gli studi legali, poiché consente una transizione graduale verso le nuove tariffe professionali, evitando shock economici immediati nel mercato dei servizi legali.
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Riferimento normativo
DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585
Testo normativo
DECRETO n. 585/1994
# DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585
## Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio
nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri
per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e ciò mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe; Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994); Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall' art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 , così recita: "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.
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Il DM 585/1994 è il riferimento principale per chi cerca informazioni su tariffe forensi, onorari degli avvocati, diritti e indennità professionali in materia civile e penale. Studi legali, ordini professionali e consulenti del lavoro lo consultano per determinare compensi, prestazioni giudiziali, prestazioni stragiudiziali e criteri di tariffazione professionale secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale forense.
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