Quali sono le disposizioni principali del Decreto Ministeriale 581/1987 in materia di esportazione di merci e quali categorie di prodotti richiedono autorizzazioni speciali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 581/1987 rappresenta la normativa che disciplina le esportazioni di merci dall'Italia, sostituendo e aggiornando i precedenti decreti sulla materia. Si applica a tutte le aziende e operatori che intendono esportare beni, indipendentemente dal settore merceologico, e riguarda principalmente le dogane che devono autorizzare e controllare le operazioni di esportazione definitiva. Il decreto introduce una tabella "Esport" articolata in allegati che classifica le merci secondo la nomenclatura doganale e statistica della tariffa doganale comune europea: la maggior parte dei prodotti può essere esportata liberamente (allegati 1, 2, 4, 5 e 6), mentre alcune categorie richiedono il rispetto di formalità specifiche. In particolare, l'allegato 3 riguarda merci e prodotti considerati armi e materiale strategico, la cui esportazione è subordinata a procedure autorizzative speciali; l'allegato 4 disciplina il commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche protette dalla Convenzione di Washington. Per le aziende esportatrici, il decreto rappresenta il riferimento normativo per comprendere quali documenti e autorizzazioni sono necessari presso le dogane prima di procedere con le spedizioni internazionali.
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Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1987, n. 581
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 581/1987
# DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1987, n. 581
## Disposizioni particolari in materia di
esportazioni di merci.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1› febbraio 1975 concernente "Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1› luglio 1983, concernente la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975 nonchè l'aggiunta dell'allegato n. 3 riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 , concernente l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, costituente l'allegato n. 4 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1986 , con il quale viene aggiunto l'allegato n. 5 al decreto ministeriale 1› luglio 1983, concernente le polveri da caccia liberamente esportabili; Vista la decisione (CEE) n. 369/87 del Consiglio concernente l'approvazione da parte della Comunità economica europea della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986; Visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 , relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune la cui entrata in vigore viene stabilita al 1› gennaio 1988; Ritenuta la necessità di adeguare l'attuale tabella "Esport" alla nomenclatura doganale e statistica della suddetta tariffa doganale comune; Ritenuta l'opportunità di enucleare in apposito allegato le merci e i prodotti costituenti armi e materiale strategico; Ritenuta l'opportunità di sostituire il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modificazioni; Considerato che per i prodotti di cui agli allegati nn. 3 e 4 sopra menzionati l'adeguamento sarà effettuato con appositi regolamenti dalla Comunità economica europea; Decreta: Art. 1 Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nella tabella "Esport" di cui agli allegati 1, 2, 4 e 5 al presente decreto, nonchè di quelle indicate nell'allegato 6. L'esportazione delle merci elencate nell'allegato 3 al presente decreto è subordinata all'osservanza delle formalità ivi descritte.
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Il DM 581/1987 è il riferimento principale per chi opera nel commercio estero e necessita di chiarimenti su esportazioni di merci, nomenclatura tariffaria, tariffa doganale comune e procedure doganali. Operatori economici, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per identificare le merci soggette a restrizioni, autorizzazioni speciali, materiale strategico e prodotti della Convenzione CITES, nonché per comprendere gli obblighi di dichiarazione alle autorità doganali.
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