Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 54/2003 al regolamento di sicurezza per le navi da pesca costiera?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 54/2003 modifica il precedente regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (DM 5 agosto 2002, n. 218) al fine di risolvere problemi pratici emersi nella fase iniziale di applicazione. La normativa si applica specificamente alle unità navali dedicate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa. Il principale problema riscontrato riguardava la difficoltà di reperire sul mercato i dispositivi e gli apprestamenti di sicurezza introdotti dal nuovo regolamento, con conseguenti rischi di interruzione dell'attività di pesca e gravi ripercussioni economico-sociali per il settore peschereccio. Per affrontare questa situazione, il decreto introduce una proroga dei termini di adeguamento: mentre le altre navi da pesca dovevano conformarsi entro il 1° gennaio 2003, le navi di pesca costiera locale e ravvicinata entro 20 miglia ottengono una dilazione fino al 31 dicembre 2003. Inoltre, i precedenti decreti ministeriali (del 1982 e del 2000) continuano ad applicarsi per queste categorie di navi fino alla medesima data, evitando così l'abrogazione immediata e permettendo un adeguamento graduale alle nuove prescrizioni.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 febbraio 2003, n. 54
Testo normativo
DECRETO n. 54/2003
# DECRETO 25 febbraio 2003, n. 54
## Regolamento concernente modifica al decreto ministeriale 5 agosto
2002, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla
pesca costiera".
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 , recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquicoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca; Visto il proprio decreto 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"; Ritenuto che nella prima fase di applicazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002, sono emersi seri problemi nell'applicazione dello stesso regolamento, a motivo della difficoltà di approvvigionamento sul mercato di dispositivi e apprestamenti di sicurezza introdotti dal nuovo regolamento, soprattutto con riferimento alle unità navali abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa; Valutato che è opportuno apportare correttivi al disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002 nella parte in cui è stata prevista l'abrogazione dei preesistenti decreti ministeriali disciplinanti la materia, evitando così di penalizzare il ceto peschereccio con l'ulteriore effetto di interrompere l'esercizio dell'attività di pesca con conseguenze sul piano economico-sociale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , inserire, in fine, le seguenti parole: ", nonchè, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003". 2. All' articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , dopo il primo comma inserire il seguente: "2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 207 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premessa: - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 , recante: "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2002, n. 231. - Il testo degli articoli 29 e 30 è riportato nelle note all'art. 1. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 29 (Norma transitoria). - 1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio 2003, nonchè, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.". "Art. 30 (Norme abrogate). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa. 2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".
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Il decreto riguarda le norme di sicurezza per le unità da pesca, con particolare attenzione alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni normative nel settore della pesca costiera. Armatori e operatori del settore peschereccio devono considerare le scadenze per l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, i dispositivi di sicurezza obbligatori e la continuità applicativa dei decreti precedenti durante il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2003.
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