Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione (regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91), adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34.
Quali sono i criteri di tolleranza nelle discordanze riscontrate durante l'istruttoria delle domande di aiuto per l'estensivizzazione della produzione agricola secondo il DM 525/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 525/1994 modifica le procedure di controllo e liquidazione degli aiuti per l'estensivizzazione della produzione agricola, introducendo criteri di tolleranza per le discordanze riscontrate durante i sopralluoghi aziendali. La normativa si applica alle aziende agricole che richiedono contributi comunitari per ridurre l'intensità produttiva, secondo il regime previsto dal Regolamento CEE 2328/91. In pratica, se durante il controllo in azienda emerge una differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente (in ettari, UBA, metri cubi di vino o tonnellate), il premio viene calcolato diversamente a seconda dell'entità dello scostamento. Se la discordanza è pari o inferiore al 2% delle unità dichiarate (fino a massimo 0,2 unità), il premio rimane invariato sulle sole unità accertate. Se la discordanza supera il 2% ma resta entro il 10% (massimo 2 unità), l'aiuto viene calcolato sulle unità effettive ma decurtato per l'intero periodo di impegno delle unità in eccedenza come sanzione. Se invece la discordanza supera il 10% o le 2 unità complessive, la domanda viene respinta integralmente. Questo sistema è rilevante per i commercialisti e i consulenti agricoli perché richiede una gestione accurata della documentazione e una corretta rendicontazione delle superfici e dei capi, al fine di evitare sanzioni o perdita totale del contributo.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 aprile 1994, n. 525
Testo normativo
DECRETO n. 525/1994
# DECRETO 28 aprile 1994, n. 525
## Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente
disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di
aiuto per l'estensivizzazione della produzione (regolamento CEE del
Consiglio n. 2328/91), adottato con decreto ministeriale 8 febbraio
1990, n. 34.
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991 , che ha codificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 , che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 838/93 del 6 aprile 1993 che modifica il regolamento n. 4115/88 per quanto riguarda, in particolare, il regime sanzionatorio; Visto il proprio regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1990, n. 34 , e successive modifiche, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per l'estensivizzazione delle produzioni agricole; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 , in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10253 del 15 febbraio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L' art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34 , è così sostituito: "Art. 8 (Istruttoria delle domande). - 1. Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno assunto, pari od inferiore al 2% delle unità di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unità, il premio rimane fissato con riferimento alle sole unità accertate. 2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma è compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unità, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unità effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unità risultate in eccedenza. 3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unità dichiarate o le due unità complessive, la domanda è respinta. 4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 ". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 361 del 29 dicembre 1988. - Il regolamento CEE n. 838/93 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 88 dell'8 aprile 1993. - Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990 è stato pubblicato nel supplemento n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1990 . - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 . - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DM 525/1994 disciplina i criteri di tolleranza nelle verifiche amministrative per gli aiuti all'estensivizzazione della produzione agricola secondo il Regolamento CEE 2328/91. Consulenti agricoli e professionisti del settore devono conoscere le soglie di scostamento ammissibile (2%, 10%), le sanzioni decurtative e le cause di rigetto della domanda, nonché le procedure di istruttoria e liquidazione degli aiuti comunitari per le aziende agricole.
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