Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 383/1998

Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attivita' sociali".

Pubblicato: 04/11/1998 In vigore dal: 07/10/1998 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 383/1998 riguardo alla denominazione degli istituti tecnici femminili?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 383/1998, emanato il 7 ottobre 1998 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, modifica la denominazione degli "Istituti tecnici femminili" in "Istituti tecnici per attività sociali". Questa modifica risponde all'esigenza di adeguare la nomenclatura all'evoluzione dell'ordinamento scolastico e alle finalità formative effettive di questi istituti, che non corrispondono più a professionalità esclusive della donna. Il decreto si basa sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) e segue la procedura prevista dalla legge 400/1988 per l'adozione di regolamenti ministeriali. La modifica è stata approvata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel 1995 e dal Consiglio di Stato nel 1998, garantendo il rispetto delle procedure amministrative richieste. In pratica, tutti gli istituti precedentemente denominati "tecnici femminili" assumono automaticamente la nuova denominazione "tecnici per attività sociali", riflettendo un'apertura verso una formazione più inclusiva e non discriminatoria per genere.

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Riferimento normativo

DECRETO 7 ottobre 1998, n. 383

Testo normativo

DECRETO n. 383/1998 # DECRETO 7 ottobre 1998, n. 383 ## Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attivita' sociali". IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte di cui prevede che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall' articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto; Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalità alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono più legislativamente stabilite; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalità formative che esso si propone, finalità che non rispondono a professionalità esclusive della donna; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/ L A24 del 31 luglio 1998 ); Visto il nullaosta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi espresso con nota 6 agosto 1998, n. DAGL 1/114/31890/4.8.17; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. La denominazione degli istituti tecnici femminili è modificata con quella di "Istituti tecnici per attività sociali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 1998 Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 317 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 2 dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994, è il seguente: "2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui la comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi d'istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonchè l'istituzione di corsi o specializzazioni di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, semprechè sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3". - Il testo dell'art. 191 del testo unico sopra citato è il seguente: "Art. 191. - 1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi ai accede con la licenza di scuola media. 2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasioliceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale gli istituti professionali e gli istituti d'arte. 3. Il ginnasioliceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative, nonchè di alcune professioni nei settori commerciali e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte indipendentemente dalle sue applicazioniall'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teoricopratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell' art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposite autorizzazioni da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui la comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

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