((Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.))
Quali sono le autorità competenti per il rilascio delle carte tachigrafiche e delle omologazioni secondo il Decreto Ministeriale 361/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 361/2003 stabilisce le disposizioni nazionali di adeguamento al Regolamento UE n. 165/2014 sui tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. La normativa si applica a tutte le imprese di trasporto e ai soggetti coinvolti nella gestione, manutenzione e controllo degli apparecchi di controllo (tachigrafi). Il decreto individua le autorità competenti per il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle autorizzazioni al montaggio e riparazione, e soprattutto delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda). In pratica, il decreto attribuisce funzioni specifiche alle Camere di commercio e ad altre amministrazioni, coordinando le competenze tra Stato, regioni e enti locali. Per le aziende di trasporto, questo significa che la conformità ai tachigrafi digitali e il rilascio delle relative carte devono seguire procedure standardizzate presso le autorità designate, garantendo uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361
Testo normativo
DECRETO n. 361/2003
# DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361
## <em><strong>((Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.))</strong></em>
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e le successive modificazioni; Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 , concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonchè l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 ; Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002 , che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727 , concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998 , con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 , concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 , a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 , concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento è risolutiva delle eventuali connessioni tra le attività di controllo; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98 , raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio; Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 F i n a l i t à 1. Il presente regolamento detta disposizioni ((di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale)) , con riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle Autorità competenti per: 1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo; 3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonchè delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate; ((5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;)) b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 361/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Ministeriale 361/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei trasporti su strada e deve gestire tachigrafi, carte tachigrafiche e omologazioni di apparecchi di controllo. Aziende di trasporto, officine autorizzate e consulenti del settore lo consultano per comprendere le competenze delle Camere di commercio, le procedure di rilascio delle autorizzazioni di montaggio e riparazione, e i poteri di accertamento e vigilanza sugli apparecchi di controllo digitali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.