Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 361/2003

((Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.))

Pubblicato: 02/01/2004 In vigore dal: 31/10/2003 Documento ufficiale

Quali sono le autorità competenti per il rilascio delle carte tachigrafiche e delle omologazioni secondo il Decreto Ministeriale 361/2003?

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Il Decreto Ministeriale 361/2003 stabilisce le disposizioni nazionali di adeguamento al Regolamento UE n. 165/2014 sui tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. La normativa si applica a tutte le imprese di trasporto e ai soggetti coinvolti nella gestione, manutenzione e controllo degli apparecchi di controllo (tachigrafi). Il decreto individua le autorità competenti per il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle autorizzazioni al montaggio e riparazione, e soprattutto delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda). In pratica, il decreto attribuisce funzioni specifiche alle Camere di commercio e ad altre amministrazioni, coordinando le competenze tra Stato, regioni e enti locali. Per le aziende di trasporto, questo significa che la conformità ai tachigrafi digitali e il rilascio delle relative carte devono seguire procedure standardizzate presso le autorità designate, garantendo uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361

Testo normativo

DECRETO n. 361/2003 # DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361 ## <em><strong>((Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.))</strong></em> IL MINISTRO DELLE ATTIVIT&Agrave; PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina dell'attivit&agrave; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e le successive modificazioni; Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 , concernente l'istituzione del Ministero delle attivit&agrave; produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonch&egrave; l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolt&agrave; di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 ; Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002 , che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727 , concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998 , con il quale &egrave; conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 , concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 , a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 , che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 , concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdo&ordf;taine des entreprises et des activites liberales; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento &egrave; risolutiva delle eventuali connessioni tra le attivit&agrave; di controllo; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98 , raccordandole con le attribuzioni gi&agrave; svolte dalle Camere di commercio; Considerata la necessit&agrave; di dettare disposizioni nazionali in materia; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 F i n a l i t &agrave; 1. Il presente regolamento detta disposizioni ((di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale)) , con riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle Autorit&agrave; competenti per: 1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo; 3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonch&egrave; delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate; ((5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;)) b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

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Il Decreto Ministeriale 361/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei trasporti su strada e deve gestire tachigrafi, carte tachigrafiche e omologazioni di apparecchi di controllo. Aziende di trasporto, officine autorizzate e consulenti del settore lo consultano per comprendere le competenze delle Camere di commercio, le procedure di rilascio delle autorizzazioni di montaggio e riparazione, e i poteri di accertamento e vigilanza sugli apparecchi di controllo digitali.

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