Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 359/1998

Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Pubblicato: 15/10/1998 In vigore dal: 18/09/1998 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di nomina e i criteri per la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore secondo il DM 359/1998?

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Il Decreto Ministeriale 359/1998 disciplina l'organizzazione delle commissioni d'esame di Stato per la scuola secondaria superiore, stabilendo regole precise sulla loro composizione e nomina. Ogni commissione è composta da massimo 8 membri (50% interni e 50% esterni all'istituto) più un presidente esterno, con un massimo di 35 candidati per commissione. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo per il personale scolastico, sia dirigente che docente, e non può essere rifiutata se non per legittimo impedimento documentato. Le materie affidate ai membri esterni vengono scelte annualmente secondo modalità specifiche, garantendo sempre la presenza di docenti per le discipline della prima e seconda prova scritta. I presidenti sono nominati tra capi d'istituto, professori universitari, docenti in servizio o in pensione da meno di 5 anni, mentre i membri esterni provengono dal corpo docente della scuola secondaria superiore e non possono operare nella propria scuola o in istituti dello stesso distretto dove hanno prestato servizio negli ultimi due anni. I criteri di sostituzione in caso di assenze sono affidati ai Provveditori agli studi, che devono garantire continuità operativa soprattutto dopo lo svolgimento delle prove scritte.

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Riferimento normativo

DECRETO 18 settembre 1998, n. 359

Testo normativo

DECRETO n. 359/1998 # DECRETO 18 settembre 1998, n. 359 ## Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 , recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10; Visto l' articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98 , espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998); Emana il seguente regolamento: Art. 1 Partecipazione alle commissioni 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , è il seguente: "Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all' art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come interpretato dall' art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che, a tal fine è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni". "Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni". - Il testo del comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è il seguente: "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 , il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

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Il DM 359/1998 è il riferimento normativo per la composizione delle commissioni d'esame di Stato, la designazione dei commissari interni ed esterni, e i criteri di nomina dei presidenti di commissione. Dirigenti scolastici e responsabili amministrativi lo consultano per questioni relative agli obblighi di servizio del personale docente, alle incompatibilità territoriali, ai compensi differenziati e alle procedure di sostituzione dei commissari assenti.

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