Quali sono le deroghe previste dal Decreto Ministeriale 329/1988 per l'apertura di linee di credito verso l'estero?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 329/1988 consente alle banche abilitate alle operazioni valutarie di aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero con durata superiore a 18 mesi, derogando al divieto generale previsto dal DPR 454/1987 in materia di gestione dei cambi. La norma si applica alle banche abilitate e agli istituti di credito speciale, permettendo loro di finanziare operazioni estere di medio-lungo termine, con l'eccezione dei crediti finanziari collegati ad accordi intergovernativi. L'erogazione dei fondi sulle linee di credito deve comunque rispettare i vincoli di posizione in cambi imposti alle banche dalla normativa valutaria vigente. Questa deroga rappresenta uno strumento importante per le banche italiane che operano nel commercio estero, consentendo loro di offrire finanziamenti a scadenze più lunghe rispetto ai limiti ordinari, favorendo così le esportazioni e gli investimenti all'estero.
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Riferimento normativo
DECRETO 26 luglio 1988, n. 329
Testo normativo
DECRETO n. 329/1988
# DECRETO 26 luglio 1988, n. 329
## Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore
a diciotto mesi.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987 , concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell' art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 ; Visto l'art. 6, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 454 che prevede la possibilità di introdurre deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti in tema di monopolio e di gestione cambi da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 ; Vista la nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato al presente decreto, con la quale vengono impartite direttive all'Ufficio italiano dei cambi relative alle istruzioni in tema di monopolio dei cambi alle banche abilitate; Sentita la Banca d'Italia; Decretano: Art. 1 Le banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi possono, in deroga al divieto di cui all' art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 , aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, fatta eccezione per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi. Anche l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui al primo comma deve essere effettuata nel rispetto dei vincoli di posizione previsti a carico delle banche abilitate. Deroga generale analoga a quella di cui al primo comma è accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata.
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Il DM 329/1988 disciplina le linee di credito in valuta e in lire verso l'estero, rappresentando una deroga ai divieti di monopolio dei cambi e gestione valutaria previsti dal DPR 454/1987. Banche abilitate, istituti di credito speciale, posizioni in cambi e operazioni valutarie sono i concetti centrali per chi opera nel finanziamento del commercio internazionale e nella gestione dei rischi di cambio.
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