Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 312/1998

Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato.

Pubblicato: 28/08/1998 In vigore dal: 13/07/1998 Documento ufficiale

Quali sono le norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato secondo il Decreto Ministeriale 312/1998?

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Il Decreto Ministeriale 312/1998 disciplina l'utilizzo dell'alcool etilico come conservante nel pane speciale preconfezionato, stabilendo che questa sostanza può essere impiegata esclusivamente per la sua azione antimicotica in sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati. La norma si applica al pane speciale, come definito dall'articolo 20 della legge 580/1967, sia in forma intera che a fette, purché commercializzato in confezioni chiuse impermeabili. La quantità massima di alcool etilico consentita è del 2% in peso, espressa in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio. Il decreto riguarda i produttori e i commercianti di pane speciale, nonché i consumatori finali che devono essere informati del trattamento effettuato. In pratica, il produttore deve indicare sulla confezione la dicitura "trattato con alcool etilico" per garantire la trasparenza verso il consumatore, senza necessità di specificare la quantità esatta. La norma consente una conservazione più prolungata del prodotto rispetto al pane tradizionale, riducendo il ricorso ad altri conservanti alimentari. Il decreto applica inoltre la clausola di mutuo riconoscimento per il pane speciale originario dai Paesi dell'accordo sullo spazio economico europeo.

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Riferimento normativo

DECRETO 13 luglio 1998, n. 312

Testo normativo

DECRETO n. 312/1998 # DECRETO 13 luglio 1998, n. 312 ## Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580 , concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , relativo a regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985; Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose; Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale, disciplinato dell' articolo 20 della legge n. 580/1967 , un'utile azione conservatrice antimicotica allorchè esso è commercializzato in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una più prolungata conservazione e che per tale azione può essere impiegato in alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformità del decreto ministeriale n. 209/1996 ; Considerato che tale azione può essere favorevolmente esplicata sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a fette; Considerato che per consentire la più prolungata conservazione del pane speciale è sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di modeste quantità di alcool etilico e comunque tali da non superare il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio; Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato del particolare trattamento al quale il pane è stato sottoposto con l'impiego dell'alcool etilico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nella seduta del 21 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 ; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300 , anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l' articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione della quantità di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza è utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante ma, ai sensi dell' articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che, pertanto, la indicazione "trattato con alcool etilico" appare più garantista e di più immediata percezione da parte del consumatore; Ritenuto, altresì, di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della durabilità in giorni del prodotto poichè tale condizione è un obbligo già previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992 , che in particolare sancisce l'obbligatorietà per il produttore di indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il termine minimo di conservazione, nonchè in codice il lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 19 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , così recita: "Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - L' art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , così recita: "Art. 20. - Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva - in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonchè latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio. Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca. Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca. Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato. Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma. L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e l'industria, il commercio e l'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il DM 312/1998 è il riferimento normativo per chi opera nel settore alimentare riguardante additivi alimentari, conservanti antimicoici e disciplina igienica della produzione alimentare. Produttori e distributori di pane speciale preconfezionato devono consultarlo per conformarsi alle norme su etichettatura, indicazioni obbligatorie e limiti di utilizzo dell'alcool etilico, in armonia con il decreto legislativo 109/1992 sulla presentazione dei prodotti alimentari.

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