Quali sono gli obiettivi del PRORA e come viene attuato attraverso il CIRA S.p.a. secondo il Decreto Ministeriale 305/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 305/1998 disciplina il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA), un'iniziativa di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico e spaziale italiano. Il programma si applica alle attività di ricerca, sperimentazione, produzione e formazione del personale in questi settori, anche attraverso la partecipazione a programmi europei e internazionali. L'attuazione del PRORA è affidata al Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.p.a.), una società che deve mantenere una prevalente partecipazione dello Stato nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione. Il decreto prevede che il CIRA presenti un nuovo statuto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, con criteri di snellimento organizzativo e nomina ministeriale del presidente del collegio sindacale. I beni strumentali realizzati con i contributi pubblici diventano parte del patrimonio disponibile dello Stato, e le opere previste dal programma sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il PRORA deve essere aggiornato entro novanta giorni dal nuovo insediamento degli organi sociali, in conformità al piano spaziale nazionale e alle prospettive del settore aerospaziale europeo.
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Riferimento normativo
DECRETO 10 giugno 1998, n. 305
Testo normativo
DECRETO n. 305/1998
# DECRETO 10 giugno 1998, n. 305
## Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche
aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali
(CIRA S.p.a.).
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , e in particolare l'articolo 5, comma 7, ove si prevede che con il regolamento da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988 , il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge n. 184 del 1989 , dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4 della legge stessa, con abrogazione della legge n. 184 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento; Visti gli ordini del giorno approvati dalle commissioni riunite 5 e 10 del Senato (0/14/2071-B/5 e 10 e 0/12/2071/B/5 e 10) il 25 luglio 1997, in sede di discussione del disegno di legge 2071/B, poi approvato definitivamente come legge n. 266 del 7 agosto 1997 , recanti impegni per il Governo in ordine a specifici principi e criteri per la redazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 7; Viste le audizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Sottosegretario a1lo stesso dicastero svolte presso la X commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 e 31 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 , così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4./31890/4.23.28 del 9 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali, di seguito denominato PRORA, di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, come aggiornato ai sensi delpresente articolo e dell'articolo 2, prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali: a) l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali; b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività di cui alla lettera a). 2. L'attuazione del PRORA resta affidata al Centro italiano ricerche aerospaziali S.p.a., di seguito denominato CIRA, di cui alla delibera CIPE del 20 luglio 1979, la cui sede legale e le cui strutture operative permangono nelle località ove hanno luogo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mantenimento del predetto affidamento è subordinato: a) alla modifica della struttura societaria, prevedendo, anche in attuazione dell' articolo 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione, nonchè all'approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un nuovo statuto della società, predisposto dal CIRA S.p.a., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo criteri di snellimento degli organi sociali e disponendo la nomina, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Presidente del collegio sindacale della società; b) all'approvazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un aggiornamento del PRORA, sulla base di una proposta definita dai nuovi organi sociali di cui alla lettera a) entro novanta giorni dal loro insediamento, in conformità al piano spaziale nazionale e tenendo conto delle prospettive del settore aerospaziale europeo. 3. La realizzazione del PRORA è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti; le opere da esso previste sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. I beni strumentali realizzati dal CIRA con i contributi di cui al presente regolamento fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio disponibile dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Si riporta il testo dell' art. 5, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): "7. Con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184 , dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata". Note all'art. 1: - La delibera CIPE del 20 luglio 1979, concernente l'approvazione degli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1979, n. 234. - Il testo dell' art. 4, comma 3, della legge 16 maggio 1989, n. 184 , così come sostituito dall' art. 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali), è il seguente: "L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA S.p.a., che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 degli eventuali aggiornamenti".
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Il Decreto 305/1998 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della ricerca aerospaziale italiana, disciplinando il PRORA e la governance del CIRA S.p.a. attraverso regole di partecipazione pubblica, patrimonio dello Stato e finanziamenti pubblici. Enti pubblici, società di ricerca e consulenti che seguono progetti aerospaziali consultano questo decreto per comprendere la struttura societaria, l'approvazione dei bilanci, la destinazione dei beni strumentali e il trattamento fiscale degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore spaziale.
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