Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Quali sono le regole per l'assegnazione degli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 296/2003 disciplina il sistema di destinazione e utilizzo degli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché presso le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La normativa si applica al personale del CNVVF e riguarda la gestione amministrativa degli immobili destinati a fornire alloggi funzionali all'esercizio della professione. In pratica, il capo del Dipartimento ha il potere di assegnare unità abitative come alloggi di servizio, rispettando i limiti di bilancio disponibili, con priorità per gli immobili ubicati nelle sedi di servizio stesse, al fine di garantire una pronta presenza del personale. Qualora non siano disponibili alloggi nelle sedi di servizio, è consentito destinare immobili esterni situati nel medesimo comune, fatta eccezione per specifiche categorie di personale. Un aspetto rilevante è il divieto di modificare la destinazione d'uso degli alloggi finché persiste il vincolo costituito dal provvedimento di assegnazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO 6 ottobre 2003, n. 296
Testo normativo
DECRETO n. 296/2003
# DECRETO 6 ottobre 2003, n. 296
## Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ; Visto l' articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ; Visto l' articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ; Visto l' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284 ; Visto l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 ; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto l' articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 ; Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, parte seconda, sezione prima, allegato A, nonchè il relativo contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, allegato A; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e 25 agosto 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio 1. La destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio. 2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilità di alloggi nelle sedi di servizio, si può procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune. 3. È fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finchè permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 296/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DM 296/2003 regola gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco e il CNVVF, disciplinando destinazione d'uso, vincoli di bilancio e provvedimenti amministrativi. La normativa è rilevante per chi gestisce patrimonio immobiliare pubblico, personale in servizio presso amministrazioni dello Stato e questioni di diritto amministrativo relative a beni demaniali e destinazione vincolata di immobili.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.