Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Quali operazioni di credito agricolo sono coperte dalla fideiussione della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia secondo il Decreto Ministeriale 283/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 283/2003 disciplina il funzionamento della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, uno strumento creato per supportare gli operatori agricoli che non dispongono di sufficienti garanzie reali per accedere al credito bancario. La norma si applica alle operazioni di credito agrario di durata non inferiore a diciotto mesi, destinate al finanziamento di attività agricole e zootecniche, nonché di attività ad esse connesse o collaterali. Il Fondo fornisce fideiussioni (garanzie) a favore degli agricoltori il cui piano di sviluppo è stato approvato secondo la legge n. 153/1975, permettendo loro di contrarre mutui con gli istituti di credito pur non potendo offrire garanzie reali sufficienti. Questo meccanismo rappresenta un intervento pubblico volto a facilitare l'accesso al credito per il settore agricolo, riducendo il rischio per le banche e favorendo lo sviluppo delle imprese agricole.
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Riferimento normativo
DECRETO 30 luglio 2003, n. 283
Testo normativo
DECRETO n. 283/2003
# DECRETO 30 luglio 2003, n. 283
## Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975 , è stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito; Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994; Visto l' articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonchè l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonchè a quelle ad esse connesse o collaterali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283 , è abrogato."
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Il Decreto 283/2003 regola il Fondo interbancario di garanzia, la fideiussione agricola e il credito agrario, disciplinando le garanzie per operatori agricoli e zootecnici. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i criteri di accesso al finanziamento agevolato, le contribuzioni bancarie e i limiti degli interventi del Fondo. La norma è rilevante per imprese agricole che necessitano di mutui senza disponibilità di garanzie reali.
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