Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 266/1994

Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari.

Pubblicato: 30/04/1994 In vigore dal: 16/03/1994 Documento ufficiale

Quali sono le norme igienico-sanitarie che il Decreto Ministeriale 266/1994 stabilisce per il confezionamento in atmosfera modificata dei prodotti alimentari?

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Il Decreto Ministeriale 266/1994 regola l'utilizzo di atmosfere modificate (miscele di azoto, anidride carbonica e loro combinazioni) nel confezionamento di determinati prodotti alimentari, al fine di migliorare e prolungare la conservazione creando condizioni sfavorevoli allo sviluppo della microflora. La norma si applica ai produttori e ai commercianti di alimenti che intendono utilizzare questa tecnologia di confezionamento, con specifiche esclusioni per i prodotti della pesca e i formaggi molli, secondo i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità. Il decreto prevede che l'utilizzo di atmosfere modificate sia consentito solo quando le conoscenze disponibili dimostrino sia l'utilità tecnologica che la sicurezza sanitaria del trattamento, imponendo criteri specifici per l'esame di future richieste di autorizzazione. Per le aziende alimentari, ciò significa che il confezionamento in atmosfera modificata richiede il rispetto di requisiti igienico-sanitari precisi, l'utilizzo di gas di purezza certificata, e il rispetto delle indicazioni che devono essere riportate sul prodotto finito secondo le norme di etichettatura vigenti.

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Riferimento normativo

DECRETO 16 marzo 1994, n. 266

Testo normativo

DECRETO n. 266/1994 # DECRETO 16 marzo 1994, n. 266 ## Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito; Visto il proprio decreto 11 ottobre 1984, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate; Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione di atmosfere modificate inviate al Ministero della sanità da parte della Federalimentare in data 9 aprile 1987, della Cirio, Bertolli, De Rica, in data 1 agosto 1988, della E.A.C. in data 19 luglio 1990, della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e della Era in data 8 aprile 1992, nonchè quella di autorizzazione di particolari atmosfere modificate inviata dalla impresa General Gas in data 10 luglio 1990; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE , concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227 , relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni; Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, è utile per assicurare una migliore e più duratura conservazione di particolari prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo della microflora ed è, per questo motivo, diffuso in diversi Stati membri della CEE; Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanità in data 12 marzo 1991 e in data 10 aprile 1992, i quali sono favorevoli all'utilizzazione di atmosfere modificate costituite da azoto, da anidride carbonica e da loro miscele per tutte le tipologie di alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per i formaggi molli e contrari, in assenza di ulteriore evidenza, alla utilizzazione della miscela formata da anidride carbonica e alcol etilico; Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo nei casi in cui le conoscenze già disponibili sono tali da dimostrare l'utilità tecnologica e la sicurezza sanitaria; Ritenuto, altresì, di adottare specifici criteri per la presentazione e l'esame di future istanze relative ad atmosfere modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 maggio 1992; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 13 luglio 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE ; Vista l'ulteriore comunicazione alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi dell' art. 16 della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE ; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

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