Regolamento concernente la libera circolazione di alimenti, provenienti da Paesi membri della Comunita' europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.
Quali sono i requisiti e le procedure per importare alimenti contenenti additivi non conformi alla normativa italiana ma legalmente commercializzati in altri Stati membri UE?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 265/1994 disciplina l'importazione di alimenti legalmente prodotti e commercializzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o nei Paesi EFTA, ma che contengono additivi alimentari non conformi alle disposizioni italiane vigenti. Questo decreto è stato necessario perché, al momento della sua emanazione, il settore degli additivi alimentari non era ancora armonizzato a livello comunitario e le legislazioni nazionali presentavano differenze significative. La norma si applica a chiunque intenda immettere sul mercato nazionale questi alimenti e riguarda principalmente importatori, distributori e commercianti di prodotti alimentari. In pratica, il decreto prevede che l'importatore deve ottenere una preventiva autorizzazione dal Ministro della Sanità prima di commercializzare l'alimento sul territorio italiano. Questo rappresenta un equilibrio tra il principio di libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e la tutela della salute pubblica secondo gli standard nazionali italiani, permettendo eccezioni controllate rispetto alle normative locali più restrittive.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 febbraio 1994, n. 265
Testo normativo
DECRETO n. 265/1994
# DECRETO 28 febbraio 1994, n. 265
## Regolamento concernente la libera circolazione di alimenti,
provenienti da Paesi membri della Comunita' europea o originari dei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo,
contenenti additivi alimentari.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 30 del trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1903 , che vieta, fra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente; Visto l' art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 , che vieta, fra l'altro, il commercio di alimenti e bevande con l'aggiunta di additivi non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; Considerato che il settore degli additivi alimentari non è ancora armonizzato a livello comunitario e che le legislazioni nazionali in materia sono, allo stato, diverse fra loro; Considerato che nelle more di una armonizzazione nel settore degli additivi alimentari si rende necessario definire le procedure amministrative per assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale degli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati negli altri Stati membri ma non conformi alle disposizioni in materia vigenti in Italia; Vista la comunicazione della Commissione CE n. 89/C271/03 sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 271 del 24 ottobre 1989; Visto l' art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 luglio 1993 e del 23 dicembre 1993; Ritenuto di dover applicare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300 , anche agli alimenti originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo le stesse procedure applicabili a quelli provenienti da altri Stati membri della Comunità europea; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Chiunque intende immettere sul territorio nazionale alimenti, legalmente commercializzati in uno o più Stati membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo ma non conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 22 dicembre 1967 modificati da ultimo, rispettivamente, con i decreti ministeriali 2 agosto 1993, n. 582 e 21 marzo 1977, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro della sanità.
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Il Decreto 265/1994 è il riferimento normativo per la libera circolazione degli alimenti contenenti additivi alimentari tra Stati membri UE e Paesi EFTA, disciplinando autorizzazioni ministeriali, conformità agli additivi alimentari e armonizzazione comunitaria. Importatori e operatori del settore alimentare lo consultano per comprendere le procedure amministrative relative a restrizioni quantitative all'importazione, misure di effetto equivalente e conformità ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 22 dicembre 1967.
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