Quali sono le regole per l'apposizione del visto bancario sui moduli valutari nelle operazioni di import-export secondo il Decreto Ministeriale 265/1988?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 265/1988 modifica le disposizioni valutarie relative all'importazione e all'esportazione di merci, disciplinando specificamente il ruolo delle banche abilitate nel controllo della conformità alle norme valutarie. Il visto bancario sui moduli valutari rappresenta un'attestazione della banca che certifica la regolarità dell'operazione secondo le disposizioni valutarie vigenti. La normativa prevede che il visto bancario debba essere apposto prima dell'utilizzo in dogana in casi specifici: operazioni che non rispettano i termini di regolamento autorizzati, esportazioni temporanee o definitive senza impegno di regolamento valutario, introduzioni di merci in deposito doganale, e importazioni di oro greggio in prestito. In situazioni di urgenza, la dogana può autorizzare l'utilizzo dei moduli anche senza visto preventivo, particolarmente per merci deperibili o per agevolare il traffico di frontiera. La normativa disciplina anche la rappresentanza: quando i moduli sono firmati da rappresentanti dell'operatore, la banca deve conservare copia della procura, salvo il caso di spedizionieri doganali o case di spedizione che esibiscano documenti di trasporto o dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO 26 maggio 1988, n. 265
Testo normativo
DECRETO n. 265/1988
# DECRETO 26 maggio 1988, n. 265
## Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985
recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e
l'esportazione delle merci.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1955, n. 852 , concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 , recante "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 , recante "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci" e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 L'art. 12 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Apposizione del visto bancario sui moduli valutari). - I moduli valutari, debitamente compilati, devono essere presentati, prima o dopo la loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata che li ha consegnati. Qust'ultima appone sui moduli il proprio visto per attestare la conformità alle disposizioni valutarie dell'operazione sottoposta al suo esame. Il visto bancario sui moduli valutari deve essere apposto prima della loro utilizzazione in dogana quando le operazioni non siano eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni nonchè quando i moduli si riferiscano all'esportazione di merci temporanea o definitiva senza impegno di regolamento valutario, all'introduzione di merci in deposito doganale ai sensi del successivo articolo 26, ovvero infine concernano le importazioni di oro greggio assunto in prestito ai sensi del secondo comma dell'art. 31 e le successive riesportazioni. La dogana ha facoltà di consentire nei casi di urgenza l'utilizzazione di moduli valutari senza visto bancario preventivo; tale facoltà potrà essere in particolare esercitata per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili o per snellire il traffico di frontiera. Quando i moduli valutari sono firmati da un rappresentante dell'operatore, copia della procura deve essere conservata agli atti della banca che appone il visto sui moduli. L'esibizione della procura non è richiesta quando i moduli valutari sono firmati da spedizionieri doganali o da case di spedizione e trasporto per conto degli operatori interessati, semprechè tali rappresentanti esibiscano i documenti di trasporto ovvero dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico da parte dell'operatore rappresentato".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 265/1988 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Ministeriale 265/1988 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio estero riguardante moduli valutari, visto bancario, regolamenti valutari e conformità alle disposizioni doganali. Importatori, esportatori e spedizionieri doganali lo consultano per comprendere le procedure di controllo valutario, i termini di regolamento autorizzati e le eccezioni per merci deperibili o operazioni urgenti. La normativa interessa anche le banche abilitate e i consulenti del commercio estero per questioni di rappresentanza e procure nelle operazioni transfrontaliere.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.