Decreto Ministeriale Internazionale

Decreto Ministeriale 236/1987

Norme di applicazione della legge 6 marzo 1987, n. 78, concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione.

Pubblicato: 22/06/1987 In vigore dal: 12/06/1987 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per cui le filiali estere di banche italiane possono accedere ai benefici di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione secondo il Decreto 236/1987?

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Il Decreto Ministeriale 236/1987 estende alle filiali all'estero di istituti e aziende di credito italiani i benefici previsti dalla legge 227/1977 in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione. Questa norma si applica specificamente alle operazioni di supporto alle esportazioni italiane e alle attività ad esse collegate, permettendo alle filiali estere di accedere alle garanzie della SACE (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) e ai contributi agli interessi del Mediocredito centrale. Il requisito fondamentale è che le operazioni finanziate dalle filiali estere devono essere effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero, garantendo così che non vi sia utilizzo di risorse raccolte in Italia. In pratica, una filiale estera di una banca italiana può finanziare crediti destinati al pagamento di esportazioni italiane, studi, progettazioni, lavori e servizi prestati da imprese nazionali, beneficiando delle garanzie contro rischi politici, di trasferimento valutario e di insolvenza del debitore estero, purché utilizzi fondi raccolti nei mercati esteri.

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Riferimento normativo

DECRETO 12 giugno 1987, n. 236

Testo normativo

DECRETO n. 236/1987 # DECRETO 12 giugno 1987, n. 236 ## Norme di applicazione della legge 6 marzo 1987, n. 78, concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione. IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 1987, n. 78 , concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2, della su richiamata legge 6 marzo 1987, n. 78 , in cui si dispone che la fissazione delle condizioni, modalità e limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento sono da stabilire con apposito decreto da emanarsi dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1 Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni sono ammesse ai benefici previsti dall' art. 16, primo comma , e dall' art. 24 della legge 25 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero. NOTE Note alle premesse: - Per il testo del primo comma dell'art. 16 e dell' art. 24 della legge n. 227/1977 , nel testo vigente, si veda nelle note all'art. 1. - L' art. 1, comma 2, della legge n. 78/1987 prevede che: "Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall' art. 16, primo comma , e dall' art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , modificato dall' art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 , e dall' art. 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero". Note all'art. 1: - Il R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e le successive modificazioni costituiscono la cosiddetta "Legge bancaria". - Si riporta qui di seguito il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 227/1977 , recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", con l'avvertenza che il termine "sezione", in esso contenuto, designa la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), la cui istituzione e stata prevista dall'art. 2 della citata legge. Si riporta, altresì, il testo dell'art. 14 della stessa legge, limitatamente alla parte che interessa, in quanto richiamata da detto art. 16: "In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g) la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purchè detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali". "Art. 14. - Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato; (omissis); 4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente; (omissis); 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero". - Il testo vigente dell' art. 24 della legge n. 227/1977 , soprarichiamata, come sostituito dall' art. 3 della legge n. 393/1978 poi modificato dall' art. 25 del D.L. n. 251/1981 , è il seguente: "Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge. Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonchè l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".

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Il Decreto 236/1987 disciplina l'accesso alle garanzie SACE e ai finanziamenti agevolati per le filiali estere di banche italiane, rappresentando uno strumento importante per il supporto all'export italiano. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di finanziamento all'estero, i rischi assicurabili (politici, di trasferimento valutario, di insolvenza), e le condizioni di raccolta fondi estera. La normativa è rilevante per imprese esportatrici che ricevono finanziamenti da filiali estere di banche italiane e per gli istituti di credito che operano attraverso strutture internazionali.

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