Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 233/1994

Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' della Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Pubblicato: 16/04/1994 In vigore dal: 22/02/1994 Documento ufficiale

Quali sono i compiti principali dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali secondo il Decreto Ministeriale 233/1994?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 233/1994 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, un ente dotato di personalità giuridica sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità. L'Agenzia svolge compiti di supporto alle attività regionali, operando principalmente nella raccolta e analisi dei dati sulla qualità delle prestazioni sanitarie e sui relativi costi, al fine di elaborare valutazioni comparative sull'efficacia dei servizi erogati. Un ruolo centrale riguarda il controllo sull'acquisizione di beni e servizi sanitari (farmaci, presidi ospedalieri, apparecchiature tecnologiche), con particolare attenzione alla segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse. L'Agenzia promuove inoltre iniziative di sperimentazione e innovazione nel settore sanitario, collaborando con il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, le Università Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere. Dal punto di vista operativo, l'Agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche e da personale assunto con contratti di diritto privato, con una dotazione finanziaria coperta da contributi annuali dal fondo sanitario nazionale e dai ricavi derivanti da contratti con le regioni.

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Riferimento normativo

DECRETO 22 febbraio 1994, n. 233

Testo normativo

DECRETO n. 233/1994 # DECRETO 22 febbraio 1994, n. 233 ## Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' della Agenzia per i servizi sanitari regionali. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , concernente l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa vengono disciplinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 febbraio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Compiti ed attribuzioni 1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall' art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , svolge compiti di supporto delle attività regionali. Essa provvede a: a) costituire una banca dati permanente sulla qualità delle prestazioni e relativi costi per elaborare valutazioni comparative tra questi e l'efficacia dei servizi erogati; b) curare l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e strumenti di alta tecnologia, avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui all' art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e successive modifiche ed integrazioni, segnalando disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse ed i relativi correttivi; c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione; d) partecipare in forma di collaborazione o supporto alla elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività, opera anche in collaborazione con il Ministero della sanità, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 , recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : "Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1. È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione. 3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. 4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonchè di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria. 5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all' art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto. 6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 5 del D.L. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 25, comma 5, del D.L. n. 415/1989 , recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie: "5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali".

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Il Decreto 233/1994 è il riferimento normativo per l'organizzazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, disciplinando banca dati sulla qualità delle prestazioni, valutazioni comparative dei costi, controllo degli acquisti di farmaci e presidi ospedalieri, e trasferimento dell'innovazione sanitaria. Amministratori pubblici, direttori di strutture sanitarie e consulenti organizzativi lo consultano per comprendere le funzioni di supporto regionale, la gestione delle risorse sanitarie, il monitoraggio dei prezzi e delle tecnologie, e la collaborazione tra enti del sistema sanitario nazionale.

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