Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' per l'assistenza sanitaria e medicolegale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Quali sono le disposizioni del Decreto Ministeriale 227/1998 riguardanti i rapporti tra il Ministero della Sanità e i medici ambulatoriali per l'assistenza al personale navigante?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 227/1998 rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti convenzionali tra il Ministero della Sanità e i medici ambulatoriali (specialisti e generici) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per fornire assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Il decreto si applica al triennio 1995-1997 e rappresenta l'adeguamento della precedente disciplina (decreto 582/1992) agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Riguarda i medici che operano presso gli ambulatori a gestione diretta ministeriale, disciplinando sia gli aspetti economici che organizzativi della loro attività professionale. Il decreto è stato sottoscritto in accordo con i sindacati SUMAI e SMESASN ed ha comportato un onere complessivo stimato di 2.570 miliardi di lire, includendo anche il pagamento dell'1% dei compensi relativi all'anno 1994.
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Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 227
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 227/1998
# DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 227
## Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici
ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della sanita' per l'assistenza
sanitaria e medicolegale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile.
Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali; Visto l' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 , con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 , con i quali è stata emanata, per i trienni 1986-1988 e 1989-1991 la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 582/1992 , tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ; Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-1997 in conformità alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggior onere complessivo di L. 2.570.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale anno; Visto l' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 556 , per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 , recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dell' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , riportato nel testo allegato, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 maggio 1998 p. Il Ministro: Bettoni Brandani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 2
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Il DM 227/1998 è il riferimento normativo per la disciplina dei rapporti convenzionali tra Ministero della Sanità e medici ambulatoriali, affrontando aspetti di assistenza sanitaria al personale navigante, compensi economici, istituti normativi dell'accordo collettivo nazionale e obblighi di visite mediche per l'idoneità psicofisica. Consulenti del settore sanitario e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a rapporti libero-professionali, prestazioni economiche accessorie e conformità agli accordi collettivi nazionali.
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