Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 195/1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

Pubblicato: 25/06/1998 In vigore dal: 07/05/1998 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per identificare le associazioni combattentistiche, d'arma e sportive dilettantistiche che possono beneficiare delle concessioni di beni demaniali a canone ricognitorio?

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Il Decreto Ministeriale 195/1998 stabilisce i criteri per individuare le associazioni che possono ottenere in concessione o locazione beni immobili dello Stato a canone ricognitorio (molto ridotto) per un massimo di 19 anni, secondo quanto previsto dalla legge 390/1986. Per le associazioni combattentistiche e d'arma è richiesto: l'assenza di fini di lucro e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero della Difesa. Per le associazioni sportive dilettantistiche sono necessari: l'assenza di fini di lucro, l'affiliazione a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti, e lo svolgimento effettivo di attività sportiva dilettantistica secondo le normative degli organismi affilianti. Il decreto estende queste disposizioni anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, includendo anche eventi collaterali di carattere ricreativo, culturale ed economico. La normativa garantisce trasparenza amministrativa e rispetto del diritto dominicale dello Stato, prevedendo criteri predeterminati per la scelta del concessionario in caso di più richieste per lo stesso immobile.

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Riferimento normativo

DECRETO 7 maggio 1998, n. 195

Testo normativo

DECRETO n. 195/1998 # DECRETO 7 maggio 1998, n. 195 ## Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 , che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 ; Visto il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle finanze per la disciplina della definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995 ; Visto il comma 8-bis del medesimo articolo 5, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 , concernente la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale; Visto l' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardante la predeterminazione di criteri e modalità cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici; Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986 ; Ravvisata l'opportunità di stabilire le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, i criteri di scelta del locatario o del concessionario in presenza di pluralità di richieste per lo stesso immobile, nonchè i criteri e le modalità di assegnazione dei beni, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione; Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i termini e le modalità per la presentazione della domanda intesa a definire le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 , riguardanti la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri: a) per le associazioni combattentistiche e d'arma: 1) assenza di fini di lucro; 2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa; b) per le associazioni sportive dilettantistiche: 1) assenza di fini di lucro; 2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; 3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo dei commi 8 e 8-bis dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ": "8. Le disposizioni di cui all' art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 , si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, di carattere ricreativo, culturale ed economico". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 , recante: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici": "1. L'amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834 ; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie". - Si riporta il testo dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi": "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

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Il DM 195/1998 disciplina le concessioni di beni demaniali a canone ricognitorio per associazioni combattentistiche, associazioni sportive dilettantistiche, CONI e federazioni sportive nazionali, applicando i principi della legge 390/1986 sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'eligibilità di enti non profit, l'assenza di fini di lucro, i requisiti di affiliazione sportiva e le modalità di concessione di beni pubblici a canone ricognitorio.

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