Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 191/2003

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

Pubblicato: 25/07/2003 In vigore dal: 28/05/2003 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per il riconoscimento dei titoli professionali di avvocato conseguiti in altri Paesi dell'UE, e quando è obbligatoria la prova attitudinale?

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Il Decreto Ministeriale 191/2003 disciplina il riconoscimento dei diplomi di avvocato conseguiti in altri Paesi dell'Unione Europea, attuando la direttiva comunitaria 89/48/CEE. Si applica ai cittadini comunitari che intendono esercitare la professione forense in Italia e possiedono una formazione professionale riconosciuta nel loro Paese di origine. La procedura prevede che il richiedente presenti domanda al Ministero della Giustizia con la documentazione relativa ai titoli, e il Ministero dispone di quattro mesi per decidere. La prova attitudinale è obbligatoria per gli avvocati quando la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dall'ordinamento italiano, oppure quando la professione comprende attività professionali che non esistono nel Paese di provenienza. In alternativa, il richiedente può optare per un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni. La valutazione dei titoli avviene attraverso una conferenza di servizi che coinvolge rappresentanti di vari ministeri, dell'ordine forense e dell'università, garantendo un esame approfondito della compatibilità della formazione acquisita.

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Riferimento normativo

DECRETO 28 maggio 2003, n. 191

Testo normativo

DECRETO n. 191/2003 # DECRETO 28 maggio 2003, n. 191 ## Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano; Visto, in particolare, l' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992 , ove il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato; Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U. L.47/13 -1 del 24 aprile 2003); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ; b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 : «Art. 17 (Regolamenti). da 1 a 2 (omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4-bis (omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni): «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.». Note all'art. 1: - Per il titolo del citato decreto legislativo 27 gennaio l992, n. 115, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 : «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

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Il Decreto 191/2003 è il riferimento normativo per il riconoscimento dei titoli professionali di avvocato nell'UE, disciplinando prova attitudinale, tirocinio di adattamento e misure compensative. Professionisti e ordini forensi lo consultano per questioni relative a formazione professionale sostanzialmente diversa, mobilità professionale comunitaria e procedure di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore secondo la direttiva 89/48/CEE.

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