Decreto Ministeriale Internazionale

Decreto Ministeriale 188/1987

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

Pubblicato: 15/05/1987 In vigore dal: 13/05/1987 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti documentali e le responsabilità delle banche abilitate per le operazioni valutarie secondo il Decreto Ministeriale 188/1987?

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Il Decreto Ministeriale 188/1987 modifica la disciplina delle operazioni valutarie stabilendo che le banche abilitate possono intervenire nelle operazioni autorizzate solo dopo aver esaminato documentazione idonea a comprovare la regolarità delle stesse. La documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione dell'operatore che attesti l'autenticità e la veridicità dei dati, nonché l'eventuale esistenza di rapporti di mediazione sottostanti. Per le operazioni commerciali, la dichiarazione è contenuta nel modulo valutario presentato in dogana. Le banche devono verificare che i prezzi dichiarati corrispondano ragionevolmente a quelli correnti di mercato; qualora non corrisponda, l'operatore deve fornire specifica dichiarazione scritta motivando la convenienza dell'operazione. Per i movimenti di capitali, le banche abilitate devono accertare con ragionevole margine la corrispondenza tra i prezzi dichiarati e il valore effettivo dei beni. Le banche sono esonerate dai controlli valutari per trasferimenti qualificati come rimesse emigrati, rimpatri, sostentamento, sussidi, donazioni, successioni o legati. Infine, gli impegni valutari dei residenti si considerano assolti quando documentano la rinuncia senza contropartite dei creditori non residenti.

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Riferimento normativo

DECRETO 13 maggio 1987, n. 188

Testo normativo

DECRETO n. 188/1987 # DECRETO 13 maggio 1987, n. 188 ## Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 , recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 , recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci; Decreta: Art. 1 L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Documentazione richiesta per le operazioni valutarie. - Le banche abilitate possono procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime. La documentazione deve essere corredata da dichiarazione dell'operatore attestante la sua autenticità e la veridicità di quanto risulta dalla stessa, nonchè l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione sottostante alle operazioni, da cui derivi l'obbligazione a trasferire valuta a non residente. Per le operazioni commerciali, effettuabili con presentazione in dogana di modulo valutario, la dichiarazione è contenuta nel modulo stesso. Se i prezzi risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente - che devono rappresentare quelli effettivamente concordati - non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli, correnti, gli operatori devono segnalare la circostanza alle banche abilitate, con specifica dichiarazione scritta, indicando i motivi che rendono convenienti le operazioni, eventualmente valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale cui si riferiscono. Limitatamente alle operazioni relative ai movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione deve essere accertata, con ragionevole margine, dalle banche abilitate. Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari - con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto - la documentazione di cui sopra, acquisendone copia ai propri atti. In caso di introiti relativi ad operazioni diverse da quelle commerciali, i residenti, in luogo della prescritta documentazione, possono dichiarare per iscritto gli elementi caratterizzanti le operazioni medesime, ivi compresi quelli necessari per compilare le eventuali segnalazioni delle banche abilitate agli organi valutari. Resta fermo l'obbligo di formulare le altre dichiarazioni prescritte nei commi precedenti e di produrre le eventuali autorizzazioni particolari. Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere o di lire di conto estero, sono qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati ovvero come trasferimenti a seguito di rimpatrio, rimesse per sostentamento, sussidi o regalie, donazioni, successioni ereditarie o legati. L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio. I limiti alla competenza territoriale sono derogabili quando sussistano tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando le banche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti in lire o in valuta fuori dei loro limiti di competenza territoriale. Gli impegni valutari dei residenti, derivanti da debiti di qualsiasi specie nei confronti di non residenti, si considerano assolti quando i residenti stessi esibiscano alle banche abilitate, intervenute nelle operazioni, documentazione idonea a comprovare la rinuncia senza contropartite dei non residenti ai propri crediti ovvero dichiarino per iscritto alle banche medesime tale circostanza". AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981, sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.

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Il Decreto Ministeriale 188/1987 disciplina i regolamenti valutari, i rapporti finanziari con l'estero, le operazioni commerciali e i movimenti di capitali. Commercialisti e aziende che operano con l'estero devono conoscere gli obblighi di documentazione, le competenze territoriali delle banche abilitate e le modalità di invalidazione della documentazione valutaria. La normativa è rilevante per chi gestisce importazioni, esportazioni, rimesse e trasferimenti internazionali di fondi.

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