Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme
concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con
l'estero, e successive modificazioni.
Quali sono gli obblighi di cessione delle valute estere per i residenti secondo il Decreto Ministeriale 187/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 187/1987 modifica le norme sulla gestione delle valute estere, stabilendo che i residenti in Italia hanno l'obbligo di offrire in cessione le valute estere entro trenta giorni dal momento in cui ne acquisiscono il possesso o la disponibilità. Questa cessione deve avvenire presso una banca abilitata, sia per l'accreditamento su conti valutari specifici, sia per la negoziazione contro lire secondo le modalità previste dalla normativa.
La norma si applica a tutti i residenti che detengono valute estere, definite come banconote, assegni, depositi bancari, lettere di credito e simili strumenti in monete estere. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di acquisizione della qualifica di residente, qualora le valute fossero possedute precedentemente.
Sono previste alcune eccezioni importanti: non devono essere offerte in cessione le valute di conto regolate da accordi internazionali, le monete metalliche estere con corso legale, e i biglietti di Stato e banca esteri fino a un importo massimo di 200.000 lire. Queste disposizioni rappresentano il quadro normativo per il controllo dei flussi valutari e la disciplina dei rapporti finanziari con l'estero.
Per i commercialisti e le aziende, è rilevante verificare la corretta tempistica della cessione valutaria e la documentazione bancaria di supporto, poiché il mancato rispetto dei termini può costituire violazione della normativa valutaria.
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Riferimento normativo
DECRETO 12 maggio 1987, n. 187
Testo normativo
DECRETO n. 187/1987
# DECRETO 12 maggio 1987, n. 187
## Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme
concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con
l'estero, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852 , concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 , recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 , recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 L'art. 23 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Obbligo dell'offerta in cessione - Valute da offrire in cessione. - L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per: a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 27-bis, 29, 37, 41, 42 e 43; b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo art. 24. Qualora l'offerta in cessione concerna valute posseduto dall'obbligato, prima dell'acquisto della qualifica di residente, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di acquisizione di tale qualifica. Ai fini del predetto obbligo devono intendersi valute estere le banconote ed i biglietti di banca esteri, gli assegni, i depositi bancari, postali e simili esigibili a vista, le lettere di credito espressi in monete estere. Non devono essere offerte in cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali, le monete metalliche estere aventi corso legale e, limitatamente ad importi non superiori al controvalore di L. 200.000, i biglietti di Stato e di banca esteri". AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981, sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.
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Il Decreto Ministeriale 187/1987 disciplina gli obblighi di cessione valutaria, il controllo dei cambi e i rapporti finanziari con l'estero per i residenti. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le scadenze di offerta in cessione, le eccezioni normative e la documentazione bancaria richiesta per la negoziazione di valute estere e depositi valutari.
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