Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante
disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di
merci, e successive modificazioni.
Quali sono le definizioni e le categorie di operazioni commerciali secondo il Decreto Ministeriale 186/1987 in materia di disposizioni valutarie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 186/1987 modifica il precedente decreto del 18 luglio 1985 e fornisce un quadro definitorio completo per le operazioni di importazione e esportazione di merci. La normativa si applica a tutti gli operatori commerciali che effettuano transazioni internazionali e stabilisce le regole valutarie che devono essere rispettate. Il decreto introduce definizioni precise per distinguere tra merci a dogana (non soggette a divieti economici) e merci a licenza (soggette a autorizzazione particolare), nonché tra operazioni definitive e temporanee. Aspetto rilevante per le aziende è la classificazione delle "importazioni ed esportazioni domiciliate", cioè operazioni di valore superiore a venti milioni di lire il cui regolamento può protrarsi oltre dodici mesi, con specifiche eccezioni per importi inferiori al 10% del corrispettivo. La normativa disciplina anche le operazioni senza impegno di regolamento valutario e introduce il concetto di "compensazione privata di merci", permettendo scambi diretti tra residenti e non residenti.
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Riferimento normativo
DECRETO 11 maggio 1987, n. 186
Testo normativo
DECRETO n. 186/1987
# DECRETO 11 maggio 1987, n. 186
## Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante
disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di
merci, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE per quanto concerne gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 , recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 , recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 L'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - Definizioni. - I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci: 1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie; 2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 3) rappresentante dell'operatore è il soggetto incaricato con procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci; 4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione generale; 5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione particolare; 6) importazioni ed esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire venti milioni, il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, è previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione; 7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate; 8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate; 9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da residenti; 10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da non residenti; 11) compensazione privata di merci è lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente. Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione. I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazione di bordo hanno nel presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale". AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.
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Il Decreto Ministeriale 186/1987 è il riferimento normativo per operazioni valutarie, importazioni e esportazioni di merci, e regolamenti doganali. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere le categorie di merci (a dogana e a licenza), le operazioni domiciliate, i moduli valutari obbligatori e la compensazione privata di merci tra residenti e non residenti.
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