Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale.
Quali requisiti di professionalità e onorabilità devono possedere gli amministratori e i sindaci delle società di gestione dei mercati regolamentati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 147/1998 stabilisce i criteri di selezione per i vertici aziendali delle società che gestiscono mercati regolamentati di strumenti finanziari. La normativa si applica a consiglieri di amministrazione, sindaci, presidenti, amministratori delegati e direttori generali di queste società. In pratica, richiede che questi soggetti abbiano maturato esperienza specifica: i consiglieri e sindaci devono vantare almeno tre anni di esperienza in amministrazione, controllo, professioni finanziarie o insegnamento universitario; il presidente deve avere almeno cinque anni di esperienza analoga; l'amministratore delegato e il direttore generale devono possedere competenza specifica creditizia, finanziaria o mobiliare maturata in posizioni di responsabilità per almeno cinque anni. Questo requisito è fondamentale per garantire la qualità gestionale e la trasparenza dei mercati finanziari, proteggendo gli investitori e l'integrità del sistema.
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Riferimento normativo
DECRETO 18 marzo 1998, n. 147
Testo normativo
DECRETO n. 147/1998
# DECRETO 18 marzo 1998, n. 147
## Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilita' dei
partecipanti al capitale.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonchè i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale;. Sentita la Consob; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988 , lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti di professionalità degli esponenti delle società di gestione 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito "società di gestione") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società di gestione; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 46, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , è il seguente: "3. Il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, nonchè i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale".
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Il DM 147/1998 è il riferimento normativo per i requisiti di onorabilità e professionalità nelle società di gestione dei mercati regolamentati, disciplinando amministratori, sindaci e direttori generali secondo criteri di competenza nel settore creditizio, finanziario e mobiliare. Consulenti aziendali e compliance officer lo consultano per verificare l'idoneità dei vertici, la governance delle società di gestione e il rispetto della normativa Consob in materia di mercati finanziari.
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