Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
Quali sono i limiti numerici di tirocinanti che un'azienda può ospitare contemporaneamente secondo il Decreto Ministeriale 142/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 142/1998 disciplina i tirocini formativi e di orientamento, ovvero periodi di alternanza tra studio e lavoro finalizzati a facilitare le scelte professionali dei giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico. Si applica a datori di lavoro sia privati che pubblici e riguarda soggetti in fase di formazione professionale. La normativa stabilisce limiti precisi al numero di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in base alla dimensione aziendale: le aziende con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante; quelle con 6-19 dipendenti possono averne 2 contemporaneamente; le aziende con oltre 20 dipendenti possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% della loro forza lavoro. Un aspetto rilevante è che i rapporti tra datore di lavoro e tirocinante non costituiscono rapporti di lavoro vero e proprio, mantenendo quindi una natura formativa e non occupazionale. Per le aziende, questo significa poter accogliere giovani in formazione rispettando vincoli numerici specifici, senza instaurare rapporti di lavoro subordinato.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 marzo 1998, n. 142
Testo normativo
DECRETO n. 142/1998
# DECRETO 25 marzo 1998, n. 142
## Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 , recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196 , contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono emanate disposizioni attuative; Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997 , anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalità 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 . 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione ed ordinamento della scuola media statale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963 .
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Il Decreto 142/1998 è il riferimento normativo per tirocini formativi e di orientamento, disciplinando i limiti numerici di tirocinanti per azienda in base ai dipendenti a tempo indeterminato. Datori di lavoro, consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per verificare la conformità nell'ospitalità di tirocinanti, la natura non lavorativa del rapporto e i criteri di alternanza studio-lavoro previsti dalla legge 196/1997.
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