Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8/2010

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. (10G0022)

Pubblicato: 10/02/2010 In vigore dal: 25/01/2010 Documento ufficiale

Quali sono gli esplosivi per uso civile soggetti al sistema di identificazione e tracciabilità previsto dal Decreto Legislativo 8/2010?

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Il Decreto Legislativo 8/2010 istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, recependo la direttiva europea 2008/43/CE. La norma si applica agli esplosivi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, escludendo però alcune categorie specifiche: gli esplosivi e le munizioni per le Forze armate e di polizia, gli articoli pirotecnici (IV e V categoria), le munizioni per uso civile, e gli esplosivi trasportati alla rinfusa destinati allo scarico diretto in mina. Sono inoltre esclusi gli esplosivi fabbricati nel sito di brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione, nonché specifici dispositivi come micce di sicurezza e inneschi a percussione. La normativa riguarda quindi principalmente i produttori, i distributori e gli utilizzatori di esplosivi civili nel settore minerario, delle costruzioni e dell'ingegneria civile, imponendo loro obblighi di tracciamento e identificazione per garantire la sicurezza e il controllo di questi materiali pericolosi lungo l'intera filiera.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 8/2010 # DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8 ## Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. (10G0022) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30; Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE , di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , di recepimento della direttiva 93/15/CEE , relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , e per « testo unico delle leggi di pubblica sicurezza »: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalità militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; c) alle munizioni per uso civile; d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina; e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. (( e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino; e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive)) 4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

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Il Decreto Legislativo 8/2010 rappresenta il riferimento normativo per l'identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, disciplinando obblighi di registrazione, marcatura e controllo. Operatori del settore estrattivo, costruzioni e demolizioni devono conoscere le esclusioni previste per munizioni, articoli pirotecnici e esplosivi militari, nonché gli adempimenti amministrativi e di sicurezza correlati alla gestione di questi materiali pericolosi secondo la normativa comunitaria.

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