Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.
Quali lavoratori hanno diritto al trattamento economico previsto dal decreto legislativo n. 869/1947 secondo il decreto legislativo n. 77/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto legislativo n. 77/1948 estende il diritto al trattamento economico (integrazione salariale) previsto dal decreto legislativo n. 869/1947 anche ai lavoratori delle imprese industriali sottoposte al decreto legislativo n. 523/1945. Questa norma si applica specificamente ai lavoratori che, durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, sono stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e entro il 31 maggio 1948. Si tratta di una proroga temporale che amplia la platea dei beneficiari rispetto alla normativa precedente, garantendo protezione economica a una categoria di lavoratori in un momento di transizione post-bellica. La disposizione rappresenta un intervento di politica sociale del governo italiano nel periodo della ricostruzione, quando molte imprese industriali stavano affrontando difficoltà economiche e dovevano procedere a licenziamenti nonostante i vincoli normativi vigenti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 77
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 77/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 77
## Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni
sulle integrazioni salariali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: Art. 1 Il trattamento economico previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 , spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523 , per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.
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Il decreto legislativo n. 77/1948 riguarda le integrazioni salariali, il trattamento economico dei lavoratori e i vincoli al licenziamento nelle imprese industriali del dopoguerra. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono considerare questa normativa nel contesto della previdenza sociale e della protezione dei lavoratori durante il periodo di transizione costituzionale italiano.
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