Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 69/2006

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Pubblicato: 06/03/2006 In vigore dal: 27/01/2006 Documento ufficiale

Quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 69/2006 per le violazioni del Regolamento CE 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri aerei?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 69/2006 istituisce un sistema di sanzioni amministrative e penali per le compagnie aeree che violano le disposizioni del Regolamento CE 261/2004, il quale garantisce ai passeggeri il diritto a compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. La normativa si applica a tutti i vettori aerei che operano in Italia e riguarda direttamente le loro responsabilità verso i passeggeri. Il decreto disciplina come punire gli inadempimenti delle obbligazioni comunitarie, prevedendo sia sanzioni di natura penale (arresto e multa) che amministrativa, secondo quanto stabilito dalla legge 689/1981 sulla disciplina sanzionatoria. L'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è l'autorità competente per l'applicazione e il controllo di queste disposizioni nel settore dell'aviazione civile italiana.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 69/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 ## Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62 , ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute; Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250 , istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 , recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96 , recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 1174 dal Codice della navigazione , approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 , il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgarele leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.». - Il regolamento (CE) n. 261/2004 è pubblicato nella GUCE n. L 46 del 17 febbraio 2004. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213. - Il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario. Note all'art. 1: - L' art. 1174 del Codice della navigazione , così recita: «Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - 1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, e fino a lire quattrocentomila. 2. Se 1'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.». - Per il regolamento (CE) n. 261/2004 vedi note alle premesse.

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