Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 66/2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Pubblicato: 16/05/2017 In vigore dal: 13/04/2017 Documento ufficiale

Quali sono i principi fondamentali e gli obiettivi del Decreto Legislativo 66/2017 in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 66/2017 rappresenta la normativa quadro per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in Italia. Si applica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e riguarda bambini, alunni e studenti con disabilità, garantendo loro il diritto all'istruzione inclusiva. Il decreto stabilisce che l'inclusione scolastica non è responsabilità del solo insegnante di sostegno, ma impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica (dirigenti, docenti, personale ATA, famiglie). In pratica, prevede che le strategie educative e didattiche siano finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente, nel rispetto dell'autodeterminazione e dell'accomodamento ragionevole, attraverso progetti individuali condivisi tra scuole, famiglie e soggetti pubblici e privati del territorio. Il decreto promuove un approccio inclusivo integrato nell'identità culturale, educativa e organizzativa della scuola, non come intervento separato ma come parte della progettazione didattica ordinaria.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 66/2017 # DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ## Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 , recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c); Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295 , recante «Modifiche ed integrazioni all' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », ed in particolare gli articoli 139 e seguenti; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 , recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 , recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 , recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , ed in particolare l'articolo 20; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 , recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , ed in particolare l'articolo 10; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 », ed in particolare l'articolo 19; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 , recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , recante «Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 , recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 , che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162; Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001; Considerato che l'articolo l, commi 180 , 181 e 182, della legge n. 107 del 2015 , delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l, comma 181, lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015 , a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente decreto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 9 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principi e finalità 1. L'inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonchè attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; c) ((costituisce)) impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonchè delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

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Il Decreto Legislativo 66/2017 è il riferimento normativo principale per l'inclusione scolastica, l'accomodamento ragionevole e i diritti delle persone con disabilità secondo la Convenzione ONU. Dirigenti scolastici, insegnanti di sostegno e coordinatori dell'inclusione lo consultano per progetti individuali, bisogni educativi speciali (BES), autodeterminazione dello studente e integrazione sociale nel contesto scolastico.

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