Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 625/1996 e quali sono le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli idrocarburi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 625/1996 attua la direttiva europea 94/22/CEE e disciplina le condizioni per il rilascio e l'esercizio delle autorizzazioni relative alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia. Si applica a tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, pubbliche, private o associazioni) che intendono richiedere o esercitare attività nel settore degli idrocarburi. L'autorità competente al conferimento dei titoli minerari è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvale dell'UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia) per l'istruttoria e il controllo. Il decreto introduce definizioni fondamentali come "ente" (richiedente o titolare di permessi e concessioni), "Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia" e "BUIG" (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia), strumenti essenziali per la trasparenza e la gestione amministrativa del settore. Per le aziende operanti nel settore energetico, questo decreto rappresenta il quadro normativo di riferimento per ottenere e mantenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività estrattive.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 625/1996
# DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625
## Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni) 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG; b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione; c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all' articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957 ; d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all' articolo 43 della legge n.6 del 1957 . AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
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Il Decreto Legislativo 625/1996 è il riferimento normativo per chi opera nel settore degli idrocarburi, disciplinando permessi di prospezione, ricerca e concessioni di coltivazione. Aziende energetiche e consulenti devono conoscere il ruolo dell'UNMIG, del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e le procedure di rilascio delle autorizzazioni secondo la direttiva comunitaria 94/22/CEE.
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