Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 514/1996

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

Pubblicato: 04/10/1996 In vigore dal: 16/09/1996 Documento ufficiale

Quali funzioni amministrative vengono delegate alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di collocamento e avviamento al lavoro con il Decreto Legislativo 514/1996?

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Il Decreto Legislativo 514/1996 trasferisce alla regione Friuli-Venezia Giulia, a partire dal 1° gennaio 1997, l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi per l'impiego precedentemente gestiti dallo Stato. Questo riguarda l'ufficio regionale del lavoro, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego. La delega consente alla regione di realizzare un sistema organico e coordinato di servizi per l'occupazione, adattandolo alle esigenze territoriali locali. Rimangono tuttavia escluse dalla delega alcune funzioni specifiche: la composizione delle controversie individuali di lavoro gestite dalla commissione provinciale di conciliazione e le funzioni di ricognizione, monitoraggio del costo del lavoro, osservatorio sindacale e conflitti di lavoro, che restano di competenza statale. La regione disciplina l'esercizio delle funzioni delegate attraverso proprie norme legislative di organizzazione, spesa e attuazione, mantenendo un rapporto informativo reciproco con lo Stato sullo svolgimento delle attività.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 514/1996 # DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514 ## Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro 1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonchè alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro. 2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto. 3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963 ), è così formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".

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