Quali funzioni amministrative vengono trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale con il Decreto Legislativo 433/1989?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 433/1989 attua lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta trasferendo alla regione tutte le funzioni amministrative in materia di istruzione tecnico-professionale precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, nonché da enti pubblici nazionali e interregionali. Questo trasferimento si basa sulla competenza legislativa già riconosciuta alla Valle d'Aosta dalla legge costituzionale del 1948, che le attribuisce potestà legislativa in questo settore. Il decreto rappresenta l'attuazione concreta dell'autonomia regionale speciale, permettendo alla Valle d'Aosta di gestire direttamente la programmazione, l'organizzazione e l'amministrazione dell'istruzione tecnico-professionale sul suo territorio. Le funzioni già precedentemente esercitate dalla regione rimangono ferme, garantendo continuità amministrativa e una gestione integrata del sistema formativo tecnico-professionale regionale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 433
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 433/1989
# DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 433
## Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle
d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri delle finanze e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Materia del trasferimento 1. In attuazione dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in materia di istruzione tecnico-professionale. 2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta. - La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale). Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: "La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica". - Il testo dell' art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (omissis) r) istruzione tecnico-professionale;".
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Il Decreto Legislativo 433/1989 disciplina il trasferimento di funzioni amministrative in materia di istruzione tecnico-professionale, applicando i principi dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta e della potestà legislativa regionale. Amministratori regionali e enti locali della Valle d'Aosta devono fare riferimento a questa normativa per comprendere l'ambito di competenza in materia di formazione professionale, decentramento amministrativo e autonomia statutaria.
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