Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e
avviamento al lavoro.
Quali funzioni amministrative vengono trasferite alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro?
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Il Decreto Legislativo 430/1995 trasferisce alle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 1996, tutte le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro precedentemente esercitate dagli uffici regionali e provinciali. Questo trasferimento riguarda gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico e integrato di servizi per l'impiego a livello provinciale. Le province acquisiscono la proprietà di tutte le attrezzature, gli arredi e i contratti di locazione degli immobili degli uffici trasferiti, mentre l'ufficio regionale del lavoro viene soppresso. Il personale degli uffici trasferiti viene messo a disposizione delle province con mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico, con la possibilità di optare per il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento. Le province disciplinano autonomamente l'organizzazione delle funzioni delegate mediante legge provinciale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 430
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 430/1995
# DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 430
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e
avviamento al lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro 1. Dopo l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 , è aggiunto il seguente articolo: "Art. 9-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonchè alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori. 2. Sono trasferiti a decorrere dal 1 gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonchè le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonchè dei contratti di locazione degli immobili. 3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate. 4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonchè quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia. 5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province. 6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni. 7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza. 8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 . 9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972 , prevede che: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ) è il seguente: "Art. 5. - È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall' art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio".
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Il decreto riguarda la delega di funzioni amministrative in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi per l'impiego alle province autonome di Trento e Bolzano, con trasferimento di uffici, personale e patrimonio. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono conoscere questa normativa per comprendere la competenza territoriale in materia di collocamento, diritti del personale trasferito e modalità di inquadramento nelle amministrazioni provinciali.
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