Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.
Cosa prevede il Decreto Legislativo 375/1993 in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e gestione dei loro dati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 375/1993 istituisce un sistema centralizzato di gestione dei dati relativi ai lavoratori agricoli attraverso l'anagrafe dei lavoratori agricoli presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La normativa si applica a tutti i lavoratori del settore agricolo e riguarda principalmente le comunicazioni di avviamento e cessazione del rapporto di lavoro, che devono confluire in questo archivio nazionale. Il decreto prevede che i dati acquisiti siano resi disponibili alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico, garantendo così un flusso informativo coordinato tra enti diversi (comuni, camere di commercio, INPS, INAIL, SCAU). In pratica, il sistema consente di tracciare e monitorare l'occupazione agricola, facilitando il controllo contributivo e la prevenzione dell'evasione. Aspetto rilevante per le aziende agricole è l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni occupazionali, mentre per commercialisti e consulenti del lavoro rappresenta uno strumento di verifica della corretta gestione amministrativa dei dipendenti agricoli.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 375/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375
## Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
contributi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993; Acquisito il parere della Commissione permanente del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) . 2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico. 3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate: a) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) ; b) le modalità di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge; c) le modalità di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali; d) le modalità di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3. 4. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo. 5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) . 7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
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Il Decreto Legislativo 375/1993 è il riferimento normativo per l'anagrafe dei lavoratori agricoli, la razionalizzazione dell'accertamento contributivo e l'integrazione dei dati tra INPS, INAIL e SCAU. Consulenti del lavoro e commercialisti lo consultano per verificare gli obblighi di comunicazione delle assunzioni e cessazioni nel settore agricolo, nonché per comprendere le modalità di collegamento telematico con le amministrazioni pubbliche e le associazioni sindacali.
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