Quali competenze amministrative hanno le province del Trentino-Alto Adige in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 33/1991 modifica la disciplina precedente per chiarire come le province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare le loro funzioni amministrative nel settore dei trasporti ferrotranviari e filotranviari. La normativa stabilisce che le province possono emanare regolamenti locali sulla sicurezza, ma devono comunque rispettare le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale, garantendo così uno standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Per l'esercizio concreto di queste funzioni, le province possono stipulare convenzioni con gli organi dello Stato competenti, evitando duplicazioni e coordinando gli interventi. Fino all'entrata in vigore delle leggi provinciali specifiche sulla sicurezza, le funzioni amministrative continuano a essere esercitate direttamente dagli organi statali, assicurando continuità operativa durante il periodo di transizione normativa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 33/1991
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987 ; ((Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato testo unico;)) Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989 : " 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale. 2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione. 2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato."
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Il decreto riguarda l'autonomia provinciale in materia di trasporti ferrotranviari, filotranviari e sicurezza dei trasporti, con particolare riferimento alle competenze amministrative delle province autonome del Trentino-Alto Adige. Professionisti che operano nel settore dei trasporti pubblici e consulenti istituzionali devono considerare il coordinamento tra normativa provinciale e prescrizioni tecniche statali, nonché le convenzioni amministrative tra enti locali e organi dello Stato.
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