Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 32/2010 in materia di infrastruttura per l'informazione territoriale e quali soggetti sono obbligati a partecipare?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 32/2010 attua la direttiva europea INSPIRE (2007/2/CE) creando un'infrastruttura nazionale per lo scambio e la condivisione dei dati territoriali e ambientali. Si applica ai set di dati in formato elettronico detenuti da autorità pubbliche o da terzi che svolgono attività con ripercussioni ambientali, purché riguardino le categorie tematiche specificate negli Allegati I, II e III del decreto e un territorio sotto sovranità italiana. Il decreto riguarda sia le amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali) sia i privati che gestiscono dati ambientali rilevanti. In pratica, le pubbliche amministrazioni devono rendere accessibili e condivisibili i dati territoriali secondo standard comuni, facilitando l'accesso da parte di altri enti e cittadini. Per i comuni, l'obbligo si applica solo quando espressamente previsto da altre normative vigenti. Il decreto non impone la raccolta di nuovi dati, ma disciplina l'utilizzo integrato di quelli già disponibili, garantendo trasparenza e interoperabilità tra le diverse realtà territoriali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 32/2010
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32
## Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita'
europea (INSPIRE). (10G0043)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 , che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B; VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008 , recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008; VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009 , recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione; VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68 , recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 , recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali ; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale ; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 , recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ; VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata 'Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008. VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni: a) sono disponibili in formato elettronico; b) sono detenuti da o per conto di: 1) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 2) terzi, ((che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e)) che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III. ((c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana)) 4. Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. 5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, (( lettera b) )) , ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. 6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 . 7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. ((Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.))
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Il Decreto Legislativo 32/2010 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'informazione territoriale, dati ambientali e infrastrutture digitali della pubblica amministrazione. Professionisti e consulenti lo consultano per questioni relative a INSPIRE, metadati territoriali, accesso ai dati pubblici, interoperabilità amministrativa e compliance con le direttive europee sull'ambiente e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.
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